Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicita' - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita' - Eccepita inammissibilita' delle questioni poiche' sollevate per manifesta insussistenza ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), promosso con ordinanza del 15 maggio 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza nel giudizio vertente tra la s.c. a r.l. per azioni Banca di Piacenza e l'I.C.A. s.r.l. iscritta al n. 835 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione della s.c. a r.l. per azioni Banca di Piacenza e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Vittorio Angiolini per la s.c. a r.l. per azioni Banca di Piacenza e l'avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio riguardante l'impugnazione, da parte della s.c. a r.l. per azioni Banca di Piacenza, di un avviso di accertamento relativo all'omessa denuncia e all'omesso versamento dell'imposta sulla pubblicita' per l'anno 2006, la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con ordinanza depositata il 15 maggio 2007, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 53, 76 e 111 della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), il quale dispone che "e' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita";

che il giudice rimettente premette che la suddetta s.c. a r.l. per azioni ha proposto ricorso contro l'avviso notificatole il 18 novembre 2006 dalla s.r.l. I.C.A. Imposte Comunali Affini, concessionaria del servizio pubblicita' del Comune di Piacenza, la quale aveva accertato "l'omessa denuncia e versamento della imposta sulla pubblicita' per l'anno 2006 per n. 5 cartelli bifacciali di mq. 10 complessivi";

che, secondo quanto riferito dallo stesso rimettente, la ricorrente afferma: a) di avere stipulato con la s.r.l. Pubblitop un contratto per l'utilizzo degli spazi pubblicitari per un solo anno, dal 10 giugno 2003 al 10 giugno 2004, senza tacita proroga; b) di essere venuta a conoscenza, all'inizio del 2006, del fatto che i detti spazi erano ancora utilizzati e di avere, percio', diffidato formalmente la S.r.l. Pubblitop a rimuovere la pubblicita'; c) che quest'ultima non aveva provveduto e, il 13 luglio 2006, era stata dichiarata fallita; d) di avere diffidato, quindi, la s.r.l. I.C.A. a provvedere alla copertura degli spazi pubblicitari; e) di avere provveduto in proprio, il 30 gennaio 2007, alla copertura di detti spazi; f) di non essere tenuta al pagamento dell'imposta "per una pubblicita' mai voluta e per la quale l'obbligo del pagamento incombeva alla Pubblitop quale titolare del mezzo pubblicitario"; g) di essere totalmente estranea al rapporto tributario, "cosi' che la applicazione di sanzioni [lede] i suoi diritti di contribuente, mentre la mancata preventiva escussione della Pubblitop [determina] una soggezione alla imposta per mera responsabilita' oggettiva";

che la medesima Commissione tributaria riferisce, poi, che la S.r.l. I.C.A. ha resistito in giudizio, sostenendo che la banca ricorrente era solidalmente tenuta al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 e che l'esposizione pubblicitaria doveva considerarsi abusiva dopo che la S.p.a. OPS, subentrata alla s.r.l. Pubblitop nel novembre 2005, "aveva dato disdetta degli impianti appartenuti alla Pubblitop con lettera del 31 gennaio 2006";

che il giudice a quo censura l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, "nella parte in cui prevede che colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita' resti obbligato in solido con il soggetto passivo di imposta, anche quando sia accertato che egli abbia voluto e fatto tutto quanto poteva affinche' il soggetto passivo di imposta non realizzasse il presupposto della imposizione tributaria", in riferimento: a) all'art. 3 Cost., per lesione del principio di ragionevolezza, essendo "il contribuente costretto a pagare una imposta senza essere a conoscenza del presupposto di fatto"; b) allo stesso art. 3 Cost., per "disparita' di trattamento [...] fra debitore e coobbligato solidale, chiamato a pagare senza avere realizzato il presupposto di fatto"; c) all'art. 53 Cost., "per essere il contribuente assoggettato alla obbligazione tributaria senza correlazione della sua capacita' contributiva al presupposto di imposta"; d) agli artt. 3 e 76 Cost., per eccesso di delega, "in quanto la legge delega attribuisce la soggettivita' passiva solo a colui che dispone dei mezzi pubblicitari"; e) agli artt. 24 e 111 Cost., per "violazione del diritto di difesa e del principio dell'equo processo";

che, ad avviso dello stesso rimettente, la norma censurata viola anche: a) gli artt. 3 e 27 Cost., perche' "non prevede che le sanzioni di tipo afflittivo o punitivo debbano colpire esclusivamente il soggetto passivo di imposta e non debbano colpire il soggetto pubblicizzato", il quale non puo' fare alcunche' "per far cessare e prevenire la propria responsabilita' solidale"; b) l'art. 3 Cost., perche' e' irragionevole che il soggetto pubblicizzato sia obbligato in solido "con un soggetto fallito, senza potersi rivalere in regresso sul medesimo";

che, per il giudice a quo, la sentenza della Corte costituzionale n. 557 del 2000, che ha ritenuto legittima - in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. - la responsabilita' solidale del soggetto pubblicizzato per il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' prevista dal censurato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, non osta all'accoglimento delle questioni, perche' si riferisce ad una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio principale;

che nel caso di specie, infatti, secondo il rimettente...

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