Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contratto - Donazione - Donazione fatta da persona incapace di intendere e volere - Possibilita' per gli eredi di chiederne l'annullamento, entro il termine prescrizionale di cinque anni dalla data della donazione - Estensione della prescrizione anche a chi sia divenuto erede successiva...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 775, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza del 22 febbraio 2007 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Vanoi Ermanno e Vanoi Anna ed altri, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di Vanoi Ermanno e di Vanoi Anna nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Vittorio Angiolini e Giovanni Gobbi per Vanoi Ermanno e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 febbraio 2007, il Tribunale di Sondrio ha sollevato, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 775, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che, in caso di decesso del donante, decorsi cinque anni dalla donazione, gli eredi del donante medesimo, divenuti tali successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, non possono piu' chiedere l'annullamento dell'atto di liberalita' per incapacita' d'intendere e di volere del donante al momento in cui la donazione e' stata fatta;

che, secondo il rimettente, la questione e' rilevante in quanto la parte attrice ha chiesto l'annullamento della donazione avvenuta con atto pubblico del 18 aprile 1996, e tale domanda e' contrastata dalla controparte che ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 775, secondo comma, cod. civ.;

che la questione, inoltre, e', ad avviso del giudice a quo, non manifestamente infondata, in quanto la norma impugnata impedisce all'erede, divenuto tale successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, "di esercitare la propria legittimazione ad agire", determinando un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'erede che, per mera casualita', sia divenuto tale prima della decorrenza del detto termine;

che...

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