Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria - Configurazione quale organo munito di poteri non meramente consultivi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la previsione costituzionale riguardante la disciplina statutaria del 'Consiglio delle autonomie ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 marzo 2007, depositato in cancelleria il 20 marzo 2007 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Raffaele Silipo per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 12 marzo 2007 e depositato il successivo 20 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria), per violazione degli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lettera l), e 123, quarto comma, della Costituzione.

    1.1. - In particolare, il ricorrente ritiene che l'art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, nella parte in cui prevede che "Nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, i componenti della Consulta non possono essere perseguiti, per responsabilita' penale, civile o contabile, esclusivamente, per le opinioni espresse (dissenzienti o consenzienti) e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni", violi l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., "non essendo consentito alle Regioni di stabilire autonomamente delle scriminanti, in ogni caso, delle cause di esenzione dalla responsabilita' penale, civile e amministrativa che non siano gia' previste dalla normativa statale".

    1.2. - In merito alle censure mosse agli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, il Presidente del Consiglio osserva come queste disposizioni attribuiscano alla Consulta statutaria "poteri ulteriori" rispetto all'emanazione di pareri semplicemente consultivi, "configurando l'adozione da parte della stessa di decisioni e pareri di carattere vincolante per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della Regione, istituto quest'ultimo tipico delle decisioni a contenuto giurisdizionale".

    Secondo la difesa erariale, cio' determinerebbe un contrasto con l'art. 123 Cost., nella parte in cui prevede che "in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

    Inoltre, sarebbero stati superati i limiti posti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 378 del 2004 e la Consulta statutaria calabrese avrebbe assunto "il carattere ibrido" di organo consultivo e, al tempo stesso, "munito di potesta' decisoria vincolante nei riguardi di tutti gli organi ed enti della Regione".

    Il ricorrente ritiene, pertanto, che le norme contenute negli artt. 6, 7 e 8, violino gli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto attribuirebbero alla Consulta statutaria "la decisione in ordine all'interpretazione delle norme che individuino la competenza delle amministrazioni pubbliche, riservata ex artt. 102 e 103 della Costituzione, alla giustizia amministrativa ed ordinaria". La Regione Calabria, dunque, con le disposizioni impugnate avrebbe superato i limiti della competenza regionale, previsti dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. nella materia "giurisdizione e norme processuali" e dagli artt. 102, 103 e 123 Cost.

  2. - Con atto depositato il 10 aprile 2007, la Regione Calabria si e' costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

    2.1. - In merito alla questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto la norma di cui all'art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, la resistente ritiene che si tratti di una "semplice "estensione" ai componenti della Consulta della nota insindacabilita' gia' prevista per i consiglieri di tutte le Regioni dall'art. 122, quarto comma, Cost., con l'aggiunta di un avverbio (esclusivamente) e di un aggettivo (stretto) che appunto mirano a restringere ulteriormente l'insindacabilita' prevista".

    La difesa regionale sostiene che la ratio della norma impugnata sia quella di "mettere i componenti della Consulta nella condizione di non dover subire alcun condizionamento di sorta durante l'esercizio del loro mandato di custodi della legalita' statutaria", al fine di assicurare "l'autonomia della Consulta" secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 6, della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria). In proposito, la resistente, dopo aver ricordato che fra le attribuzioni della Consulta rientra la valutazione della compatibilita' con lo statuto degli atti (legislativi e regolamentari) del Consiglio regionale, sottolinea che l'estensione dell'insindacabilita' ai membri della Consulta risponde all'esigenza di garantire "una qualche "parita' delle armi"" fra quest'ultima e il Consiglio regionale.

    Pertanto, la norma di cui all'art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 non costituirebbe alcuna "posizione di privilegio" a favore dei componenti della Consulta, ne' determinerebbe "alcuna illegittima interferenza nella sfera dei poteri esclusivamente riservati alla potesta' statuale".

    La medesima ratio sarebbe rinvenibile nell'art. 6, comma 2, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007; infatti, anche la previsione della possibilita' per i membri della Consulta di depositare "motivazioni aggiuntive firmate, diverse (opinioni concorrenti) o contrarie (opinioni dissenzienti)" rispetto a quella assunta collegialmente, sarebbe volta a salvaguardare l'"autonomia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT