Ordinanza del 2 aprile 2008 emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento civile promosso da I.H. contro I.N.P.S. ed altri Straniero - Indennita' di accompagnamento per inabilita' - Condizione - Possesso della carta di soggiorno (rilasciabile solo in caso di dimostrato possesso di redditi non inferiori all'assegno sociale) - Violazione di dirit...

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2008, osserva e decide quanto segue.

Il sig. I. H. quale tutore di n. H., nato a S. (Albania) il .... e residente a Prato, ha presentato ricorso ex art. 442 c.p.c. avanti al presente tribunale per sentire condannare il Comune di Prato, nel contraddittorio con l'lNPS e il Ministero dell'economia e delle finanze, alla corresponsione in favore dell'interdetto n. H. della pensione di invalidita' e dell'indennita' di accompagnamento con le modalita' di legge, oltre i ratei scaduti e la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma dovuta dal 1 giugno 2003. Il ricorrente ha rappresentato come il n. legalmente soggiornante in Italia gia' dal 2000 (si confronti il permesso di soggiorno in atti), nel 2003 era rimasto vittima di un grave incidente stradale a seguito del quale aveva presentato domanda di accertamento dello stato di invalidita' civile, definita il 14 maggio 2003 con il riconoscimento di una invalidita' con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100 % e con necessita' di assistenza continua. In data 4 maggio 2005 il n. era stato nuovamente sottoposto ad accertamento sanitario da parte della Commissione invalidi civili della ASL che con verbale del 30 giugno 2005 aveva ancora riconosciuto un'invalidita' totale con necessita' di assistenza continua. Il ricorrente aveva quindi presentato in data 19 luglio 2005 domanda per la concessione della pensione d'inabilita' e dell'indennita' di accompagnamento, che pero' gli era stata respinta con disposizione n. ... del del Comune di Prato, notificata il , in quanto il richiedente non era titolare di carta di soggiorno.

Il ricorrente, ritenendo che l'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000, il quale limita le provvidenze economiche costituenti diritti soggettivi solo agli stranieri titolari di carta di soggiorno, sia contrario agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38, 117 della Costituzione, oltre che agli artt. 6 ed 8 della Convenzione OIL n. 97/1949 (ratificata con legge n. 1305/52) e all'art. 10 della Convenzione OIL n. 143/75 (ratificata con legge n. 158/1981), ai regolamenti CEE n. 1408/71, n. 574/72, n. 859/03, n. 647/05, ed infine (si confrontino le note difensive autorizzate depositate per l'udienza del 7 dicembre 2007) anche alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo (e segnatamente agli artt. 14 della Convenzione e all'art. 1 del Protocollo 1), ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in tesi previa disapplicazione della legge nazionale in favore della normativa internazionale di rango superiore, in ipotesi, previa declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto contrastante con gli artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38, 117 della Costituzione nella parte in cui prevede la necessita' del possesso della carta di soggiorno perche' gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di invalidita', cosi' ponendosi in contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo e con il principio di parita' e non discriminazione.

L'INPS, costituendosi in giudizio con memoria, ha eccepito la non spettanza dei benefici richiesti dal ricorrente per difetto del requisito amministrativo del possesso della carta di soggiorno e ha sostenuto la legiftimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19 della legge n. 388/2000, oltre che la sua conformita' agli accordi internazionali di sicurezza sociale, atteso che le prestazioni reclamate dall'invalido hanno natura meramente assistenziale e non sono ricomprese nelle fonti internazionali...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT