Ordinanza del 31 gennaio 2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Castagno S.r.l. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 Imposte e tasse - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanze di rimborso di IRPEG risultante a credito da dichiarazioni presentate in data anteriore al 30 giug...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 14099/06, depositato l'11 dicembre 2006:

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 1982, contro Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dalla ricorrente Castagno S.r.l., via della Signora n. 2/A - 20122 Milano, difesa da: prof. dott. Marco Piazza, dott. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano, Studio associato, piazza Galleria Passerella n. 1 - 20122 Milano;

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 1985, contro Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dalla ricorrente Castagno S.r.l., via della Signora n. 2/A - 20122 Milano, difeso da: prof. dott. Marco Piazza, dott. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano, Studio associato, piazza Galleria Passerella n. 1 - 20122 Milano.

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe la societa' Castagno S.r.l. impugna il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, in relazione all'istanza di rimborso di crediti IRPEG relativa agli anni 1982 e 1985, spedita a mezzo di raccomandata il 22 luglio 2005.

La ricorrente afferma che nella dichiarazione dei redditi del 29 dicembre 1982, relativa al periodo d'imposta 1981 aveva chiesto il rimborso dell'IRPEG risultante a credito per lire 30.559.000. Anche nella dichiarazione presentata il 28 febbraio 1986, relativa al periodo di imposta 1984-1985 (esercizio a cavallo delle due annate) era risultato un credito di IRPEG di lire 71.615.000, credito del quale aveva chiesto contestualmente il rimborso.

Rilevata l'inottemperanza dell'amministrazione finanziaria, il 25 novembre 2004 aveva chiesto informazioni e aveva sollecitato l'esecuzione dei rimborsi. Non avendo ricevuto risposta, la ricorrente aveva inviato altra raccomandata in data 22 luglio 2005 con nuova richiesta di informazioni e sollecito di pagamento, raccomandata a cui l'Amministrazione non aveva dato alcuna risposta.

Considerato che i crediti di cui si chiedeva il rimborso non erano stati mai contestati e pertanto erano diventati certi, e che, nonostante i solleciti inviati dalla ricorrente l'amministrazione finanziaria non ha ancora provveduto ai rimborsi, contravvenendo all'obbligo di dare informazioni (previsto dagli articoli 5 e 8 della legge n. 241/1990) e di restituire le somme versate in eccedenza (previsto dall'articolo 38 del d.P.R. n. 602/1973), la ricorrente chiede che l'Agenzia delle Entrate sia condannata al pagamento di Euro 15.782,41 (pari a lire 30.559.000) per Irpeg del 1982; di Euro 36.986,06 (pari a lire 71.615.000) per Irpeg del periodo di imposta 1984-1985; oltre che degli interessi dovuti per legge sulle predette somme.

Si e' costituito in giudizio l'Ufficio di Milano 1 dell'Agenzia delle Entrate chiedendo semplicemente che il ricorso sia respinto in quanto improponibile. inammissibile e comunque infondato e non provato sia in fatto che in diritto.

Con memoria di replica depositata il giorno 11 dicembre 2006 la societa' ricorrente fa rilevare che non spetta a lei provare l'esistenza dei crediti poiche' essi emergono dalle dichiarazioni presentate a suo tempo all'amministrazione, crediti dei quali aveva chiesto il rimborso, inviando poi solleciti sia scritti che verbali.

Si tratta di crediti diventati certi proprio perche' mai contestati dall'amministrazione finanziaria nonostante la possibilita' di farlo sia in sede di liquidazione della dichiarazione, sia in occasione dei solleciti verbali e scritti gia' documentati. L'ufficio aveva il dovere di controllare e liquidare le dichiarazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione.

"Il fatto che l'ufficio non abbia effettuato il rimborso non e' dimostrazione dell'inesistenza dei crediti, ma anzi e' proprio il fatto di non avere mai messo in discussione la loro spettanza, nonostante i numerosi solleciti della contribuente, che ne attesta l'esistenza". A questo riguardo la ricorrente richiama i principi stabiliti dalla Corte di cassazione con le sentenza n. 6245 del 16 marzo 2007 e n. 5066 dell'11 marzo 2004, dove si afferma che quando il contribuente nella dichiarazione dei redditi ha evidenziato un credito d'imposta, al fine di ottenere il rimborso non deve compiere altro adempimento ma deve soltanto attendere che l'amministrazione finanziaria eserciti il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte prevista dall'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, ovvero con lo strumento della rettifica.

Infine la ricorrente fa rilevare che "i crediti ai quali si fa riferimento risalgono a ben venti anni fa, cosicche' sarebbe contrario alle norme civilistiche (art. 2220 c.c.) e fiscali (art. 22 del d.P.R. n. 600/1973) richiedere alla ricorrente detta documentazione. Peraltro trattasi di documentazione a disposizione dell'amministrazione finanziaria e prodotta a suo tempo con la presentazione delle dichiarazioni".

Pur ritenendo di avere gia' maturato il diritto al rimborso dei crediti richiesti con le dichiarazioni (crediti mai contestati, ne' rettificati, ne' compensati, ne' ceduti a terzi), tuttavia, per scrupolo difensivo la ricorrente produce copia delle dichiarazioni dei redditi, dei bilanci, dei certificati della societa' partecipata SIDAS s.r.l. concernenti il versamento dei dividendi e le ritenute d'acconto (da cui derivano in buona parte i crediti di imposta), e copia delle raccomandate inviate al Centro di servizio in risposta alle richieste di documenti ex articolo 36-bis d.P.R. n. 600/1973.

Motivi della decisione

Preliminarmente va precisato che non e' fondata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso, sollevata dall'ufficio.

La questione e' stata esaminata dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 11830 del 12 marzo 2002, che ha enunciato il seguente principio di diritto:

"In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento (quale, in particolare, l'istanza ex articolo 38, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, estranea alla...

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