LEGGE REGIONALE 19 Febbraio 2008, n. 4 - Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

TITOLO IRACCOLTA DEI FUNGHI

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 1 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La Regione Molise con la presente legge disciplina la raccolta, la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, al fine di:

  1. tutelare nel tempo la risorsa fungina regolamentandone il prelievo ccl assicurandone la conservazione degli habitat di crescita;

  2. agevolare i soggetti residenti nella regione Molise per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di reddito;

  3. garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione e la verifica della conoscenza dei raccoglitori nonche' attivando l'istituzione di appositi centri di controllo micologico (Ispettorati Micologici).

    Art. 2.

    Abilitazione alla raccolta e permesso annuale 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' consentita a chiunque sia in possesso di un apposito tesserino regionale di idoneita' alla raccolta, avente validita' in tutto il territorio regionale, il cui modello e' approvato dalla Giunta regionale e rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'art. 3; la raccolta avviene nel rispetto delle modalita' e nei limiti della presente legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione dei cartelli di divieto di cui all'art. 7, comma 2.

    1. L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella regione Molise viene concessa a coloro che abbiano conseguito un attestato di idoneita' alla raccolta di cui all'art. 4.

    2. Per i non residenti e' riconosciuto valido il titolo abilitativo o autorizzativo rilasciato secondo la normativa della Regione di residenza.

    3. I raccoglitori residenti nella regione Molise e quelli provenienti da altre regioni, purche' dotati del titolo di cui al comma 3, esercitano la raccolta dei funghi epigei previo versamento di un contributo amministrativo dell'importo di euro 25,00 per i residenti e di euro 50,00 per i non residenti.

    4. Il contributo di cui al comma 4 va versato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno sul conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - Campobasso, appositamente istituito; e' possibile, comunque, effettuare il versamento in ogni periodo dell'anno, fermo restando, in tale caso, che e' valido esclusivamente per l'anno in corso e che la raccolta si puo' regolarmente effettuare solo dalla data del versamento.

    5. Il versamento del contributo amministrativo del permesso annuale di raccolta non e' dovuto qualora non si esercita l'attivita' di raccolta dei funghi durante l'anno.

    Art. 3.

    Rilascio del tesserino 1. Il tesserino di idoneita', di cui al comma 1 dell'art. 2, viene rilasciato a chi abbia compiuto il 16 anno di eta', su richiesta dell'interessato, in carta semplice, controfirmato, se minorenne, dall'esercente la potesta'. La richiesta va corredata di:

  4. attestato di idoneita' alla raccolta di cui all'art. 4;

  5. due foto formato tessera;

  6. copia della ricevuta di versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4.

    1. Il tesserino di idoneita':

  7. e' personale e non cedibile;

  8. deve contenere i dati anagrafici e la fotografia del raccoglitore nonche' la data del rilascio;

  9. ha validita' decennale che decorre dalla data del rilascio ed e' rinnovabile a domanda.

    1. La provincia provvede al rilascio del tesserino, o alla reiezione della richiesta, con tempestivita' e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

    2. Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino e' istituito un contributo amministrativo di venticinque euro. L'importo del contributo e' aggiornato entro il 1 gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT. Il versamento del contributo va effettuato sul conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria Campobasso, appositamente istituito.

    3. La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 4 va allegata al tesserino comprovante l'avvenuto rinnovo.

    4. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'attestato di idoneita' alla raccolta.

    5. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui al comma 4 dell'art. 2, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

      Art. 4.

      Attestato di idoneita alla raccolta 1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneita' alla raccolta deve frequentare, per almeno dieci ore, un corso di micologia della durata di almeno quattordici ore e superare un test finale di verifica.

    6. I corsi, proposti dai soggetti di cui all'art. 13, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire alla stessa almeno trenta giorni prima dell'inizio del corso.

      L'istanza si intende accolta se l'amministrazione provinciale non si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

    7. Ai fini del conseguimento dell'attestato, per le persone che hanno compiuto i 65 anni di eta' e sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di verifica.

    8. I corsi si svolgono secondo un programma che deve essere conforme alle indicazioni statali di cui alla legge n. 352/1993, tenuti da uno o piu' micologi iscritti al Registro nazionale micologi.

    9. Ai fini del rilascio del tesserino di idoneita', in luogo dell'attestato di idoneita' alla raccolta di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 3, sono comunque validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile pari almeno a quella di cui al comma 1, gia' rilasciati da enti locali, A.S.Re.M. o associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

      Art. 5.

      Modalita' di raccolta 1. Su tutto il territorio regionale la raccolta regolarmente autorizzata:

  10. e' consentita dall'alba al tramonto;

  11. limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;

  12. e' consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario (rastrelli, uncini, coltelli, etc.) che possa danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;

  13. deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura per le specie da sottoporre alla cernita presso gli ispettorati micologici.

    1. Una volta effettuata la raccolta e' obbligatorio procedere ad una sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso di raccolta e ricoprire, successivamente al prelievo dei carpofori, le buche eventualmente realizzate con altro materiale biologico presente sul terreno.

      3 E' obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

      Art. 6.

      Limiti della raccolta 1. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona e' di tre chilogrammi piu' un carpoforo, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa (es. Armillaria...

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