Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Esercizio delle attivita' di intermediazione finanziaria specificate nei decreti legislativi emanati in attuazione della legge-delega n. 52 del 1996 (art. 15, comma 1, lettera c), in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati - Qualificazione della fattis...
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), promossi con ordinanze del 30 marzo 2007 dal Tribunale di Cagliari, del 17 maggio 2007 dal Tribunale di Novara e dal 10 luglio 2007 dal Tribunale di Mondovi', rispettivamente iscritte ai nn. 600, 718 e 785 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35, 41 e 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Visti gli atti di costituzione di F.G. e di B.G. nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;
Uditi gli avvocati Oreste Dominioni e Stefano Guadalupi per F. G., Stefano Guadalupi per B. G. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con le tre ordinanze indicate in epigrafe, di analogo tenore, il Tribunale di Cagliari, il Tribunale di Novara e il Tribunale di Mondovi' hanno sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), nelle parti in cui configura come delitto la fattispecie criminosa ivi descritta e commina pene superiori ai "limiti edittali" indicati nella legge delega 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994);
che i giudici a quibus - investiti di processi nei confronti di persone imputate del delitto previsto dalla norma denunciata, per avere eseguito operazioni di incasso e trasferimento di fondi, per conto di intermediari finanziari, senza la prescritta iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria; ovvero imputate di concorso nel medesimo delitto - riferiscono che i difensori degli imputati avevano eccepito l'illegittimita' costituzionale di detta norma, per contrasto con gli artt. 25, 76 e 77 Cost.;
che, al riguardo, i rimettenti muovono da una ricostruzione preliminare del quadro normativo, rilevando, in specie, come la disposizione denunciata sia stata emanata sulla base della delega legislativa conferita al Governo dalla legge n. 52 del 1996 ai fini dell'integrazione dell'attuazione della direttiva n. 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
che - in correlazione alle statuizioni dell'art. 12 della direttiva - l'art. 15, comma 1, lettera c), della legge delega prevedeva, tra i principi e criteri direttivi, quello di "estendere [...], in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143" (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, "a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata";
che la medesima norma di delega demandava, altresi', "la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' o categorie di imprese" a uno o piu' decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega stessa;
che, dando attuazione alla delega, l'art. 5...
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