Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione dei principi di eguaglianza, di legalita', di personalita' della responsabilita' pena...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 69, quarto comma, e 81, quarto comma, del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 5, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 7 febbraio 2007 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di L. R., iscritta al n. 487 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale:

  1. dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, vieta al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante della recidiva reiterata, di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.;

  2. dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., aggiunto dall'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede che, rispetto ai recidivi reiterati, l'aumento di pena per la continuazione non puo' essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare, nelle forme del rito abbreviato, una persona imputata dei reati di rapina cosiddetta impropria (art. 628, secondo comma, cod. pen.) e di lesioni personali aggravate (artt. 61, numero 2, 582 e 585 cod. pen.), con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale;

che dagli atti processuali emergeva, in particolare, che l'imputato - dopo essersi impossessato di un paio di occhiali, sottraendoli da un esercizio commerciale - al fine di evitare di essere fermato dalla persona offesa, e di procurarsi quindi l'impunita', aveva inferto a detta persona una spinta e le aveva stretto con forza le mani, procurandole un'abrasione giudicata guaribile in tre giorni;

che, ad avviso del giudice a quo, tenuto conto delle particolarita' del fatto e delle condizioni di vita dell'imputato, sarebbero ravvisabili le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, numero 4), e 62-bis cod. pen.: attenuanti che, peraltro, a fronte del divieto posto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., come novellato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2001, potrebbero essere dichiarate tutt'al piu' equivalenti...

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