Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 3 giugno 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente - Regione Veneto - Conservazione degli habitat naturali - Deliberazione della Giunta 4 marzo 2008 n. 438, recante 'Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente in carica, avente ad oggetto la deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 4 marzo 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 26 del marzo 2008, recante "Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell'art. 3, legge regionale 28 aprile 1998, n. 19", con riferimento ai punti 1, 2 e 3 (questi ultimi due in quanto costituiscono attuazione del punto 1).

  1. - La Regione Veneto, con delibera di Giunta del 4 marzo 2008, n. 438, recante "Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la proiezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell'art. 3, legge regionale 28 aprile 1998, n. 19", pubblicata sul B.u.r. n. 26 del 25 marzo 2008, ha emanato, all'art. 1, una disposizione del seguente tenore: "ai sensi e per i fini di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. n. 19/1998, si da' atto che le specie ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e lavarello (Coregonus lavaretus) debbono essere considerate "specie para-autoctone" in quanto da parecchi decenni utilizzate in ambito regionale sia ai fini di pesca sportiva (carpa, pesce gatto, lavarello e trota iridea) sia ai fini di pesca professionale in ambito regionale lacustre (lavarello)".

    Il punto 2 della richiamata delibera cosi' recita: "si da' atto che anche per l'utilizzo delle specie carpa, pesce gatto, trota iridea e lavarello i piani di immissione approvati dalle competenti Amministrazioni provinciali dovranno essere valutati sotto i profili dei possibili inquinamenti genetici delle specie di interesse conservazionistico nel caso in cui sia possibile la riproduzione in natura dei soggetti immessi".

    Il punto 3 prevede quindi che "in relazione a quanto disposto al precedente punto 2, le parole "per quanto concerne l'utilizzo di specie autoctone" di cui al punto 1, lett. d) del dispositivo della d.G.R. n. 212 del febbraio 2008 sono sostituite dalle parole "per quanto concerne l'utilizzo di specie autoctone e para-autoctone"".

  2. - Con la delibera la Regione Veneto si e' quindi proposta l'emanazione...

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