Ordinanza del 14 novembre 2007 emessa dal Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea nel procedimento penale a carico di Naitabbes Bennaaceur Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore ...

IL TRIBUNALE

All'udienza camerale del 14 novembre 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2500/07 R.G. Trib. avente ad oggetto la richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Bennaaceur Naitabbes, nato in Marocco il 3 marzo 1977, sedicente.

Premesso che con decreto del 26 settembre 2006 il Prefetto di Caserta ha disposto l'espulsione dell'arrestato e che, con decreto emesso e notificato in pari data il Questore di Caserta ha ordinato allo stesso di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002);

che il Bennaaceur Naitabbes in data 13 novembre 2007, e quindi dopo il termine concessogli col citato provvedimento amministrativo, e' stato sorpreso in Diamante e tratto in arresto per non aver ottemperato senza giusto motivo all'ordine impartitogli dal Questore, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 - come modificato da ultimo dalla legge n. 271/04 - per il delitto p. e p. dall'art. 14, comma 5-ter stessa legge - come da ultimo modificato dalla legge n. 271/2004;

che l'arrestato, privo di documenti d'identita' e sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, non risulta essere mai stato condannato, non risulta avere pendenze giudiziarie e non era mai stato segnalato in precedenza dalla polizia come autore di reati;

che questo giudice e' chiamato a decidere sulla richiesta formulata dal p.m. di convalida del suddetto arresto nonche' a procedere a giudizio direttissimo nei confronti dell'arrestato per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (in relazione all'ipotesi di espulsione a seguito di ingresso illegale nel territorio dello Stato).

O s s e r v a 1) Non manifesta infondatezza della questione.

A parere di questo giudice, sussistono dubbi sulla legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 14, comma 5-quinquies (ultima parte) del d.lgs. n. 286/1998, laddove prevede l'arresto obbligatorio dell'autore del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter primo periodo d.lgs. cit., in quanto tale norma appare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Con riferimento all'art. 3 della Costituzione - che impone anche al legislatore, quanto meno, il rispetto del limite della ragionevolezza, come qualificato, tra l'altro, nelle sentenze della Corte costituzionale n. 26/1979, 103/1982, 409/1989, 394/1994 - e' lecito dubitare della legittimita' costituzionale della previsione dell'arresto obbligatorio per le seguenti ragioni.

Il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, per il quale l'art. 14, comma 5-quinquies prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, e' punito (dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 271/2004) con la pena della reclusione da uno a quattro anni e si sostanzia nell'inottemperanza ad un ordine impartito dall'autorita' amministrativa (Questore). Cio' posto la scelta di prevedere per tale ipotesi delittuosa l'arresto addirittura obbligatorio dell'autore del reato, anziche' l'arresto meramente facoltativo, si appalesa del tutto irragionevole se solo la si confronta con analoghe fattispecie previste dall'ordinamento penale (processuale e sostanziale).

In primo luogo, giova premettere che l'arresto obbligatorio costituisce nel nostro ordinamento una misura eccezionale, trattandosi di un caso nel quale la privazione della liberta' personale viene eccezionalmente affidata all'autorita' di polizia e, per di piu', precludendo alla stessa ogni valutazione in ordine alla opportunita' o necessita nel caso concreto di privare l'individuo della liberta' personale. Se si considera che l'art. 13, terzo comma della Costituzione prevede che l'autorita' di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti limitativi della liberta' personale solo "in casi eccezionali di necessita' ed urgenza", e' evidente come la previsione di ipotesi nelle quali si giunga a limitazioni della liberta' individuale da parte di tale autorita' in maniera pressoche' automatica, che prescindano dalla concreta utilita' della misura, costituiscono in certo senso "una eccezione nell'eccezione" rispetto al principio generale della inviolabilita' della liberta' personale. Cio' e' tanto piu' vero se si considera che tale misura...

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