Ordinanza del 7 febbraio 2008 emessa dal Corte d'appello di Trieste nei procedimenti civili riuniti promossi dall'I.N.P.S. contro Bursich Malvina ed altri Previdenza - Pensioni INPS - Maggiorazione pensionistica di lire trentamila mensili attribuita dalla legge 15 aprile 1985, n. 140 agli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 336/1970...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 378/2005 R.G. pendente fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Malvina Bursich ed altri tredici.

Con quattordici separati ricorsi depositati il 15 settembre 2004 ed il 7 giugno 2005 Malvina Bursich, Eliana Chicco, Giuseppina Savron, Elisabetta Bacci, Atonia Bencic, Tullio Benedetti, Giovanni Beltramini, Mario Bernich, Giuseppe Bucic, Lino Cesarello, Maria Fachin, Italia Bridiga, Giuseppe Bonin e Maria Agarinis si rivolgevano al Tribunale di Trieste, Giudice del lavoro, esponendo di essere da tempo titolari di pensione erogata da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, I.N.P.S., con il beneficio di cui all'art. 6, legge n. 140/1985 siccome appartenenti alle categorie degli ex combattenti ed assimilati. Notava pero' parte attrice che detto beneficio consistente in una maggiorazione di lire 30.000 mensili, era stato computato in modo errato concedendo cioe' la perequazione automatica solo dalle date di costituzione della prestazione, e non invece sino dal 1985, come imposto dalle norme di riferimento, con il risultato che la maggiorazione in oggetto sarebbe dovuta essere pari ad un importo ben maggiore a quello loro concesso. Esponeva dunque parte ricorrente di avere chiesto, in sede amministrativa, il riconoscimento di tale suo diritto, ma inutilmente, rappresentava le ragioni che sorreggevano le sue pretese e perorava l'accoglimento delle conclusioni di cui ai vari ricorsi citati.

Si costituiva nei diversi giudizi l'Istituto convenuto che, esposti fatti e temi del contendere, descritto il quadro normativo di riferimento, delineava nel merito i motivi per cui la pretesa di controparte era errata ed infondata e ne chiedeva la reiezione, nei termini di cui in atti.

La diverse cause, istruite solo documentalmente, venivano discusse e decisa con le sentenze distinte dai nn. 482/2005, 481/2005, 483/2005, 459/2005, 484/2005, 530/2005, 529/2005, 528/2005, 527/2005, 532/2005, 534/2005, 535/2005, 531/2005 e 533/2005 depositate il giorno 11 agosto 2005 ed il 27 settembre 2005.

Contro tali decisioni proponeva rituale e tempestivo appello l'I.N.P.S. che, riassunti i termini del contendere e rappresentato il corso del giudizio, esponeva tre motivi di gravame. Si notava nell'atto di appello che si era assunta in I grado un'erronea interpretazione del dettato dell'art. 6, legge n. 140/1985 il quale invece, ove correttamente esaminato, faceva intendere che la perequazione competeva solo dalla data della domanda di pensione e non per il passato, restando fisso l'importo di lire 30.000 (attuali Euro 15,49) sino alla data di concessione.

Ancora, il convenuto sottolineava il fatto che non si era tenuto conto, nella decisione assunta in prime cure, del disposto dell'art. 6, legge n. 544/1988 il quale, facendo un chiaro riferimento al valore fisso in cifra capitale dell'assegno oggetto del contendere, consentiva di desumere la giustezza delle tesi dell'ente medesimo.

Infine l'Istituto evidenziava la natura non...

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