Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 26 maggio 2008 (della Regione Emilia Romagna) Turismo - Fondo per il turismo previsto dalla legge finanziaria 2007 - Attuazione - Decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo 23 gennaio 2008, recante 'Modalita' e criteri generali di attuazione delle ...

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazioni della giunta regionale n. 521 del 14 aprile 2008 (all. 1) e n. 597 del 28 aprile 2008 (all. 2), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 5 maggio 2008 (rep. n. 51314), rogata dal notaio Federico Stame di Bologna (all. 3) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi. via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitia' del turismo regolare Modalita' e criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007, attuativo dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) nei termini disciplinati dal decreto 23 gennaio 2008 (pubblicato nella G.U. n. 72 del 26 marzo 2008), nonche' per il conseguente annullamento del predetto decreto, per violazione:

dell'art. 117, commi 2 e 4, dell'art. 118, comma 1, e dell'art. 119 della Costituzione;

del principio di leale collaborazione, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F a t t o

La Regione Emilia-Romagna e' dotata di competenza legislativa piena nella materia del turismo, ai sensi dell'art. 117, comma 4, della Costituzione (v., ad es., le sentenze Corte cost. n. 339/2007 e n. 94/2008: in base a quest'ultima, "la competenza legislativa residuale delle regioni in materia di turismo ... e' pacifica").

L'art. 1, comma 1228, legge n. 296/2006 ha autorizzato la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 "per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonche' al fine di favorire l'unicita' della titolarita' tra la proprieta' dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attivita' di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile", aggiungendo che "per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalita' di attuazione".

Varra' la pena di osservare subito che quest'ultima disposizione e' stata dichiarata illegittima da codesta Corte costituzionale con sent. n. 94/2008, nella "parte in cui non prevede una "intesa" con la Conferenza permanente Stato-Regioni".

Tuttavia, alla norma di cui al comma 1228 legge n. 296/2006 era stata data attuazione gia' prima della citata sentenza con d.P.C.m. 16 febbraio 2007, recante Incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di norme di turismo ecocompatibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dalle premesse del d.P.C.m. risulta che esso e' stato adottato "sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2007, con osservazioni recepite nel presente decreto".

L'art. 2, comma 1, del d.P.C.m. ripartisce le risorse previste dalla legge fra due diverse destinazioni: "in quanto al 70% delle risorse disponibili, per il miglioramento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricettiva delle piccole e medie imprese, mediante investimenti finalizzati all'adeguamento delle strutture e dei servizi a standard di qualita', ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico, ... e l'eventuale assunzione della proprieta' delle strutture medesime in capo ai soggetti che ne hanno la gestione" (lettera a); "in quanto al 30% delle risorse disponibili, per il cofinanziamento di progetti di eccellenza volti alla promozione e e allo sviluppo di forme di turismo ecocompatibile" (lettera b).

Nonostante la norma di legge rimettesse al d.P.C.m. "l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalita' di attuazione", l'art. 2, comma 2, d.P.C.m. 16 febbraio 2007 non vi provvede esso stesso, ma stabilisce che "con atti del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo adottati in raccordo con le regioni, sono attuate le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), con la definizione della tipologia di agevolazione, con l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la...

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