REGOLAMENTO REGIONALE 1 Aprile 2008, n. 1 - Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria).

Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 9 aprile 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o 1. Con il presente regolamento la Regione da' attuazione a quanto previsto all'art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria).

Art. 2.

Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale 1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2007 si considerano prodotti del commercio equo e solidale, di seguito prodotti del COMES, quelli realizzati, importati e distribuiti da organismi iscritti all'Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES) e/o International Federation for Alternative Trade (IFAI), nel rispetto degli standards dalle stesse adottati in conformita' alle caratteristiche della filiera integrale del COMES.

  1. Sono altresi' prodotti COMES, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 3/2007, quelli realizzati nella filiera di prodotto certificati in base ai criteri individuati dalle organizzazioni esterne di certificazione del Fair Trade, come le organizzazioni associate in Fair Trade Labelling Organization (FLO).

  2. I venditori di prodotti del COMES rendono note ai consumatori le informazioni sulla conformita' della filiera del prodotto agli standard individuati dagli organismi di cui ai commi 1 e 2.

    Art. 3.

    Definizione della filiera integrale 1. Nella filiera integrale del COMES la relazione tra produttore e consumatore e' mediata dalle organizzazioni di commercio equo e solidale associate a IFAT e/o AGICES.

  3. La mediazione di cui al comma 1 consiste in un accordo di cooperazione economica e sociale svolta tra produttori di beni e di servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo; tale accordo e' stipulato dalle organizzazioni di commercio equo e solidale di cui al comma 1 e deve avere le seguenti caratteristiche:

    1. pagamento di un prezzo equo;

    2. misure a carico delle organizzazioni di commercio equo e solidale per il graduale miglioramento della qualita' del prodotto o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonche' a favore dello sviluppo...

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