REGOLAMENTO REGIONALE 1 Aprile 2008, n. 1 - Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria).
Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 9 aprile 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o 1. Con il presente regolamento la Regione da' attuazione a quanto previsto all'art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria).
Art. 2.
Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale 1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2007 si considerano prodotti del commercio equo e solidale, di seguito prodotti del COMES, quelli realizzati, importati e distribuiti da organismi iscritti all'Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES) e/o International Federation for Alternative Trade (IFAI), nel rispetto degli standards dalle stesse adottati in conformita' alle caratteristiche della filiera integrale del COMES.
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Sono altresi' prodotti COMES, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 3/2007, quelli realizzati nella filiera di prodotto certificati in base ai criteri individuati dalle organizzazioni esterne di certificazione del Fair Trade, come le organizzazioni associate in Fair Trade Labelling Organization (FLO).
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I venditori di prodotti del COMES rendono note ai consumatori le informazioni sulla conformita' della filiera del prodotto agli standard individuati dagli organismi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3.
Definizione della filiera integrale 1. Nella filiera integrale del COMES la relazione tra produttore e consumatore e' mediata dalle organizzazioni di commercio equo e solidale associate a IFAT e/o AGICES.
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La mediazione di cui al comma 1 consiste in un accordo di cooperazione economica e sociale svolta tra produttori di beni e di servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo; tale accordo e' stipulato dalle organizzazioni di commercio equo e solidale di cui al comma 1 e deve avere le seguenti caratteristiche:
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pagamento di un prezzo equo;
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misure a carico delle organizzazioni di commercio equo e solidale per il graduale miglioramento della qualita' del prodotto o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonche' a favore dello sviluppo...
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