DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 Aprile 2008, n. 6 - Regolamento regionale recante: 'Attuazione dell''art. 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)'.

Regolamento regionale recante: 'Attuazione dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)'.

TITOLO IAMBITO DI APPLICAZIONE

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37;

Visti i regolamenti regionali 31 ottobre 1984, n. 5, 3 aprile 1986, n. 5 e 19 aprile 1990, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-8647 del 21 aprile 2008.

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), detta norme di coordinamento in materia di pesca e disciplina:

  1. le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonche' le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;

  2. gli attrezzi di pesca, le modalita' d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime;

  3. i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalita' di utilizzo del tesserino regionale catture, quantitativo di pescato;

  4. l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;

  5. l'attivita' di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;

  6. l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;

  7. le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca.

    1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Piemonte e' disciplinato:

  8. dalla legge regionale n. 37/2006;

  9. dal presente regolamento;

  10. dalla convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera;

  11. dai regolamenti provinciali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 37/2006;

  12. dai provvedimenti regionali e provinciali in attuazione della legge regionale n. 37/2006.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  13. pesca: ogni attivita' volta alla cattura di fauna ittica;

  14. acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti del Piemonte;

  15. corpo idrico: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale;

  16. acque principali: corpi idrici che per portata e vastita', e condizioni ittiogeniche permettono l'esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica;

  17. acque secondarie: tutte le acque interne non principali dove e' possibile esercitare la pesca con attrezzi a limitata cattura;

  18. acque salmonicole per la pesca: le acque in cui vivono o possono vivere prevalentemente pesci appartenenti ai salmonidi;

  19. acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti prevalentemente ai ciprinidi (Cyprinidae) o specie come il luccio, il pesce persico e l'anguilla;

  20. acque pubbliche in disponibilita' privata: bacini artificiali situati all'interno di aree di proprieta' privata recintate ovvero bacini ove si pratica l'acquacoltura;

  21. laghetto di pesca sportiva: stagni o altri impianti in cui la popolazione ittica e' mantenuta a scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d'acquacoltura;

  22. fauna acquatica o idrofauna: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi, pesci, anfibi, crostacei, molluschi e insetti con ciclo vitale dipendente dagli ambienti acquatici;

  23. fauna ittica: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi e dei pesci;

  24. acquacoltura: l'allevamento o la coltura specie ittiche o crostacei mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di la' delle capacita' naturali dell'ambiente la resa degli organismi in questione, a scopo di ripopolamento o alimentare;

  25. impresa di acquacoltura: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o piu' attivita' connesse con l'allevamento, la custodia o la coltivazione degli animali d'acquacoltura;

  26. animali d'acquacoltura: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e spermi o gameti, allevati in un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda;

  27. Piano regionale: Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e relative istruzioni operative previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 37/2006;

  28. Piano provinciale: Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca di cui all'art. 11 della legge regionale n. 37/2006;

  29. pesca-turismo: l'attivita' intrapresa dal proprietario o dall'armatore, singolo o in cooperativa, di unita' di navigazione adibita a pesca professionale nelle acque interne piemontesi, che imbarca sulla propria unita' di navigazione persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attivita' turistico ricreative;

  30. ittiturismo: l'attivita' di ospitalita', ristorazione, servizi ricreativi, culturali, finalizzata alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitata da imprenditori ittici attraverso l'utilizzo di propri alloggi o strutture.

    Art. 3.

    Individuazione delle acque per l'esercizio della pesca

    1. Le province individuano le acque principali nei Piani provinciali.

    2. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale di cui all'art.

    10 della legge regionale n. 37/2006, ai soli fini dell'esercizio della pesca, il presente regolamento individua:

  31. le acque salmonicole per la pesca come da allegato A;

  32. tutte le acque non comprese nell'allegato A dove si rileva la presenza di fauna ittica sono individuate come ciprinicole;

  33. le zone ittiche a prevalente presenza di trota marmorata o temolo come da allegato B.

    1. Le province, sentiti gli enti di gestione delle aree protette interessati, possono limitare ovvero vietare l'esercizio della pesca nelle acque interne comprese all'interno di:

  34. aree di frega, protezione o, ripopolamento della fauna ittica;

  35. aree protette nazionali, regionali e provinciali;

  36. siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

  37. zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

    TITOLO IILICENZE E PERMESSI TEMPORANEI DI PESCA

    Art. 4.

    Tipi di licenza di pesca

    1. L'esercizio della pesca e' consentito a titolari che siano in possesso di una delle seguenti licenze ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158):

  38. licenza per la pesca professionale di tipo A;

  39. licenza di pesca dilettantistica di tipo B e D;

  40. permesso di pesca temporaneo a scopi dilettantistici.

    1. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano hanno validita' sul territorio regionale del Piemonte.

    2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:

  41. gli addetti all'acquacoltura;

  42. gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;

  43. il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate dalle province, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico, di ripopolamento o reimmissione.

    1. Nelle acque pubbliche in disponibilita' privata e' possibile esercitare la pesca senza licenza o permesso temporaneo di pesca.

      Art. 5.

      Licenza di tipo A per la pesca professionale

    2. Le province rilasciano la licenza di pesca professionale ai soli soggetti che possiedono i requisiti di imprenditori ittici previsti agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

      (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

    3. La licenza di pesca professionale ha validita' di 6 anni decorrenti dalla data di rilascio.

    4. La validita' delle licenza di pesca professionale e' subordinata al pagamento a favore della Regione Piemonte delle tariffe della tassa di rilascio, della tassa annuale e della soprattassa annuale per la licenza di pesca di tipo A), licenza per la pesca con tutti gli attrezzi, di cui al decreto legislativo n. 230/1991.

    5. Le province, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 37/2006, stabiliscono le procedure di rilascio della licenza di pesca professionale.

    6. Le province prevedono sistemi di controllo sul pescato giornaliero per le specie maggiormente rappresentative o di maggior interesse per la pesca professionale al fine di attivare interventi mirati al mantenimento e all'incremento della risorsa nel rispetto dell'equilibrio biologico del popolamento ittico.

      Art. 6.

      Licenza di tipo B per la pesca...

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