LEGGE REGIONALE 19 Febbraio 2008, n. 3 - Disciplina in materia di apprendistato.

Disciplina in materia di apprendistato.

CAPO IAspetti formativi del contratto di apprendistato

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 1 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' ed ambito di applicazione 1. La Regione Molise promuove, con il concorso delle parti sociali, la diffusione e la valorizzazione del contratto di apprendistato nell'ambito di politiche integrate del lavoro dirette a favorire, anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale delle risorse umane, l'inserimento lavorativo dei giovani, la qualita' del lavoro nonche' la capacita' competitiva delle imprese.

  1. La presente legge disciplina gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

  2. La disciplina di cui al comma 2 e' operativa, una volta adottate le relative disposizioni attuative, nei settori produttivi per i quali e' intervenuta la regolamentazione affidata alla contrattazione collettiva.

    Art. 2.

    Formazione in apprendistato 1. La formazione in apprendistato consente al giovane l'acquisizione, nell'ambito di un rapporto di lavoro, di una qualifica, di un diploma professionale, di un titolo di studio ovvero l'elevazione della propria preparazione tecnica e professionale.

  3. La formazione in apprendistato si realizza nell'ambito delle seguenti tipologie di contratto:

    a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

    b) apprendistato professionalizzante;

    c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

    Art. 3.

    D e f i n i z i o n i 1. L'organizzazione delle attivita' formative per gli apprendisti tiene conto delle seguenti definizioni:

    a) la 'formazione formale' e' la formazione:

    1) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;

    2) attuata mediante una specifica progettazione;

    3) con esiti verificabili e certificabili;

    4) assistita da figure professionali in possesso di specifici requisiti venficabili

    b) la 'formazione non formale' e' la formazione:

    1) attuata principalmente per affiancamento in contesto produttivo, 2) organizzata per obiettivi;

    3) tesa a conseguire l'apprendimento di abilita' tecnico-operative definite nel piano formativo individuale;

    c) il 'piano formativo individuale', parte integrante del contratto di apprendistato, definisce il percorso di formazione formale e le attivita' di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista e indica gli obiettivi formativi in termini di competenze richieste. Il piano formativo individuale deve essere elaborato in coerenza con i profili formativi regolamentati dalla Regione, tenendo conto delle competenze possedute dall'apprendista;

    d) il 'profilo formativo' e' l'insieme degli obiettivi e standard formativi e delle relative aree di contenuto che concorre al conseguimento di un profilo professionale.

    Art. 4.

    Tutor aziendale 1. Il tutor aziendale e' individuato dal datore di lavoro tra persone dotate dei seguenti requisiti:

    a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;

    b) svolgimento di attivita' lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

    c) possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa.

  4. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutor aziendale puo' essere il titolare dell'impresa stessa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attivita' di impresa.

  5. Il tutor aziendale e' il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa e svolge i seguenti compiti:

    a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale;

    b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione non formale interna all'impresa, prevista nel piano formativo individuale;

    c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa;

    d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall'impresa.

  6. Ciascun tutor aziendale puo' affiancare non piu' di cinque apprendisti.

  7. Il tutor aziendale viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi di durata non inferiore a quella prevista dal regolamento di cui all'art. 15, comma 1, e a quella eventualmente aggiuntiva prevista dalla contrattazione collettiva, finalizzati allo sviluppo di alcune competenze minime quali:

    a) la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza; .

    b) la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;

    c) la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda, nonche' delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda;

    d) la capacita' di...

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