LEGGE REGIONALE 11 Febbraio 2008, n. 3 - Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d''interesse regionale).

Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 41/1986

  1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), e' sostituito dal seguente:

    '2. A tal fine provvede:

    1. nel quadro delle indicazioni del Piano territoriale regionale e entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita), all'elaborazione e all'adozione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, finalizzato alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonche' dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;

    2. alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.'.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 41/1986

  2. L'art. 2 della legge regionale n. 41/1986 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2 (Contenuti del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica). - 1. In armonia con gli indirizzi generali degli strumenti nazionali di pianificazione e programmazione nel settore dei trasporti e della logistica e in coerenza con il Piano territoriale regionale, il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica delinea:

    1. le finalita' generali e gli obiettivi di piano;

    2. le esigenze di intervento, sia per la realizzazione di infrastrutture che per il sostegno di servizi di trasporto intermodale, con l'obiettivo di favorire l'integrazione tra le diverse...

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