LEGGE REGIONALE 20 Febbraio 2008, n. 5 - Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.

Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalita' 1. La Regione riconosce nello spettacolo dal vivo una fondamentale forma di espressione della vita culturale della comunita' del Friuli-Venezia Giulia e ne sostiene lo sviluppo, in quanto manifestazione dell'identita' regionale nella pluralita' delle sue componenti linguistiche e dialettali nella diversita' delle sue articolazioni territoriali, fonte di valorizzazione delle sue risorse artistiche e culturali, fattore di crescita civile, sociale, economica e turistica del suo territorio nel contesto nazionale ed europeo, e attivita' che concorre allo sviluppo delle relazioni di scambio e cooperazione della Regione con le realta' esterne a essa.

  1. La presente legge persegue le seguenti finalita':

    1. il soddisfacimento della domanda di servizi culturali della popolazione;

    2. l'equilibrata diffusione dell'offerta culturale nel territorio;

    3. lo sviluppo e la qualificazione delle risorse artistiche, tecniche ed economico-produttive impegnate nelle attivita' di spettacolo dal vivo;

    4. il miglioramento e la valorizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche destinate allo spettacolo dal vivo;

    5. il sostegno alla sperimentazione, ricerca e innovazione dello spettacolo dal vivo;

    6. la valorizzazione delle produzioni artistiche degli organismi di spettacolo del Friuli-Venezia Giulia in ambito nazionale e internazionale.

      Art. 2.

      D e f i n i z i o n e 1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attivita' di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche folcloristica, di spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.

      Art. 3.

      O b i e t t i v i 1. Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge sono individuati, in particolare i seguenti obiettivi:

    7. lo sviluppo della produzione artistica e dell'organizzazione delta produzione di spettacoli dal vivo realizzate da organizzazioni professionali e amatoriali che operano stabilmente nel settore dello spettacolo dal vivo e da gruppi di lavoro temporanei che organizzano la propria produzione per progetti;

    8. l'organizzazione di percorsi formativi per profili professionali indirizzati allo svolgimento di attivita' artistiche, progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche dello spettacolo dal vivo, che valorizzino, in particolare, la presenza dei giovani e delle donne;

    9. lo sviluppo di progetti di alta formazione;

    10. lo sviluppo delle sperimentazioni, della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi artistici del teatro, della musica e della danza;

    11. lo sviluppo della formazione del pubblico, promuovendo l'accesso allo spettacolo dal vivo anche con finalita' sociali, e incremento della diffusione della cultura e delle attivita' di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle universita';

    12. il rafforzamento delle condizioni di distribuzione e circolazione degli spettacoli mediante lo sviluppo, l'adeguamento e la valorizzazione degli spazi e delle strutture destinati alle rappresentazioni;

    13. lo sviluppo dei rapporti di collaborazione transfrontaliera e internazionale, promuovendo in particolare la diffusione all'estero delle attivita' regionali di spettacolo dal vivo e a partecipazione a iniziative internazionali.

      TITOLO IIINTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVOCAPO IInterventi della Regione e degli enti locali

      Art. 4.

      Interventi della Regione 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, la Regione:

    14. sostiene attivita' professionali stabili di produzione e distribuzione realizzate da soggetti pubblici e privati che, in modo continuativo e in sala teatrale a oro disposizione, realizzano programmi artistici integrati che comprendono la realizzazione di spettacoli, la costituzione di un repertorio artistico, la distribuzione attraverso tournee di livello nazionale e internazionale e ospitalita' di spettacoli dal vivo in specifici cartelloni, anche inseriti nella programmazione delle stagioni teatrali;

    15. concorre a promuovere iniziative di produzione e distribuzione realizzate anche mediante la creazione di reti tra professionisti e tra organizzazioni artistiche, anche in cooperazione temporanea, con particolare attenzione a progetti di rilevante interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale della regione, per la promozione economica delle risorse del territorio, per il confronto fra culture e per gli scambi internazionali;

    16. sostiene iniziative volte allo sviluppo dell'innovazione e della ricerca nella drammaturgia, nella musica e nella danza contemporanee, nonche' alla conservazione e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale e delle espressioni artistiche delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), presenti nel territorio regionale;

    17. valorizza e sostiene progetti di alta formazione artistica e culturale, diretti alla ricerca e innovazione dei linguaggi espressivi e alla formazione di professionalita' dello spettacolo in collaborazione con gli enti pubblici che sostengono tali progettualita', con gli enti di produzione e distribuzione del territorio, con le universita' della regione, con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e con gli organismi nazionali e internazionali;

    18. valorizza e sostiene la specificita' del lavoro di produzione artistica e di organizzazione della produzione di spettacoli dal vivo, con particolare riguardo al ruolo dei giovani e delle donne;

    19. valorizza e sostiene iniziative volte alla riproduzione di spettacoli e di espressioni artistiche originali, tenuto conto dell'evoluzione delle sperimentazioni, della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi artistici, delle forme di fruizione da parte del pubblico nei diversi contesti in cui lo spettacolo dal vivo si svolge, nonche' delle iniziative volte alla formazione del pubblico stesso;

    20. valorizza e sostiene la distribuzione e la circolazione degli eventi;

    21. sostiene la formazione professionale e l'aggiornamento dei lavoratori dello spettacolo che svolgono attivita' artistiche, tecniche e amministrative, con particolare attenzione all'impiego delle nuove tecnologie. La formazione e l'aggiornamento si realizzano mediante la cooperazione tra organismi di produzione, distribuzione e diffusione dello spettacolo con le universita', con gli istituti di alta formazione artistica e musicale, con il sistema educativo e scolastico e con l'intero sistema economico territoriale;

    22. promuove lo sviluppo della formazione del pubblico e la diffusione della cultura artistica teatrale, musicale e coreutica, realizzando un'equilibrata presenza sul territorio d'iniziative di promozione, di percorsi di formazione e di attivita' di produzione, stabili o organizzate per progetti. L'offerta regionale e' distribuita in modo coordinato, con particolare attenzione alle aree meno servite, all'accessibilita' del pubblico agli spettacoli di opera lirica, alle situazioni sociali di disadattamento, ai fenomeni di immigrazione e di integrazione culturale e alle iniziative per il pubblico giovanile;

    23. prevede e sostiene la dotazione di spazi e strutture per le attivita' di spettacolo dal vivo, 2. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, sostiene le attivita' di spettacolo dal vivo svolte anche a livello non professionale, compreso il teatro di strada, quale manifestazione sociale e culturale delle comunita' territoriali e contributo alla diffusione della cultura artistica tra gli abitanti della regione.

      Art. 5.

      Modalita' dell'intervento regionale 1. Per la realizzazione degli interventi a favore dello spettacolo dal vivo, la Regione, in particolare:

    24. definisce nel documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo gli indirizzi per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo nel Friuli-Venezia Giulia, e stabilisce i criteri per l'impiego delle risorse finanziarie destinate al settore;

    25. concorre nelle sedi istituzionali competenti alla definizione delle linee strategiche statali in materia di spettacolo dal vivo e promuove la partecipazione delle organizzazioni artistiche del Friuli-Venezia Giulia a progetti di livello nazionale e internazionale;

    26. sostiene finanziariamente gli interventi specifici di cui al capo II del presente titolo;

    27. sostiene gli organismi primari dello spettacolo dal vivo e gli organismi di rilevante interesse regionale secondo le modalita' di cui agli articoli 18 e 19;

    28. sostiene finanziariamente i progetti d'interesse regionale secondo le modalita' di cui all'art. 20;

    29. partecipa agli organismi stabili di produzione e distribuzione per la gestione di strutture teatrali e per la programmazione di stagioni di spettacolo.

  2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono posti in essere dalla Regione, anche in...

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