Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 maggio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina della programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria - Sottoposizione di tutto il territorio regionale al regime giuridi...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Contro la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 19 marzo 2008, recante "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l' esercizio dell'attivita' venatoria".

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 maggio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

La legge n. 6 del 6 marzo 2008 della Regione Friuli Venezia Giulia presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente ad alcune disposizioni concernenti' la disciplina della programmazione faunistico e dell'esercizio dell'attivita' venatoria.

Si premette che, sebbene la regione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 3 e dell'art. 6, comma 1, punto 3 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 abbia una potesta' legislativa plenaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, la stessa e' sottoposta al rispetto degli standard minimi ed uniformi di tutela indicati dalla legislazione nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, oltre che al rispetto della normativa comunitaria di' riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE) secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, dello Statuto speciale e dall'art. 117 comma 1, della Costituzione.

In tale contesto si censurano perche' invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e in violazione dei vincoli posti al legislatore nazionale dal citato art. 4, comma 1, dello Statuto le seguenti disposizioni della legge regionale n. 6, del 6 marzo 2008:

1) L'articolo 2, commi 1 e 3, del provvedimento in esame, sottoponendo tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, comprendendovi anche la fascia di mare. Fino ad un miglio dalla costa, le lagune e la pianura friulana, contrasta con la norma dettata dall'art. 10, comma 3, della legge n. 157/1992 che stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione e' destinato per una quota dal...

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