Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Referendum - Referendum per la modificazione territoriale delle Regioni - Richiesta referendaria di distacco del Comune di Pedemonte dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige - Dichiarazione di legittimita' con ordinanza dell'Ufficio centrale per il referend...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK Giudice, Francesco AMIRANTE, Ugo DE

SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,

Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 2 ottobre 2007, con cui e' stata dichiarata la legittimita' della richiesta referendaria, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 352 del 1970, per il distacco del Comune di Pedemonte dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige, e del decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 21 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2008, di convocazione dei relativi comizi elettorali promosso con ricorso di Longhi Carlo, in qualita' di "delegato supplente" nonche' di elettore del Comune di Pedemonte, e di Baldessari Alberto, in qualita' di rappresentante del comitato promotore referendario "Torniamo in Trentino", depositato in cancelleria il 1° febbraio 2008 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilita';

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che con ricorso depositato il 1° febbraio 2008, Longhi Carlo in qualita' di "delegato supplente" del Comune di Pedemonte - designato con delibera del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ai fini della procedura per il distacco del predetto Comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige - nonche' in qualita' di elettore del suddetto Comune, e il sig. Baldessari Alberto, in qualita' di rappresentante del comitato promotore referendario "Torniamo in Trentino", hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum, del Governo e del Presidente della Repubblica, in relazione agli atti di rispettiva competenza;

che, in particolare, i ricorrenti affermano che l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 2 ottobre 2007 con cui e' stata dichiarata la legittimita' della richiesta referendaria ai sensi dell'art. 43 della legge n. 352 del 1970, il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2008, n. 2) con cui e' stato indetto, nel Comune di Pedemonte, il referendum per i giorni 9 e 10 marzo 2008, nonche' la previa deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2007, menomerebbero il diritto di autodeterminazione della comunita' locale di Pedemonte;

che, con riguardo al requisito soggettivo, i...

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