Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali in materia fondiaria - Note dell'Agenzia delle entrate interpretative della normativa regionale in materia - Applicabilita' delle agevolazioni qualora ricorrano i requisiti e le condizioni di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1954 - Divergenza tra l'interp...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe

TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito delle note dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, del 31 marzo 2005, prot. n. 2005/3.0/L/25079, e del 21 aprile 2005, prot. n. 2005/4.2/30927, promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 3 giugno 2005, depositato in cancelleria il 10 giugno 2005 ed iscritto al n. 21 del registro conflitti tra enti 2005;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Michele Arcadipane per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 3 giugno 2005 e depositato il 10 giugno successivo, la Regione Siciliana ha sollevato - in riferimento all'art. 36 del proprio Statuto e al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) - conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione: a) alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, emessa in data 31 marzo 2005, prot. n. 2005/3.0/L/25079; b) alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, emessa in data 21 aprile 2005, prot. n. 2005/4.2/30927.

    Lamenta la ricorrente che, con tali atti, nell'impartire direttive agli Uffici dipendenti al fine dell'esercizio dell'azione di accertamento circa la sussistenza dei requisiti prescritti per beneficiare delle agevolazioni fiscali disposte dall'art. 60 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), l'Agenzia delle entrate ha manifestato un orientamento interpretativo della richiamata disposizione regionale che si pone in assoluto contrasto con la portata normativa della medesima, quale desumibile dall'interpretazione autentica recata dall'art. 99 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), e dalla conseguente lettura enunciata dalla competente amministrazione regionale.

    1.1. - Espone la Regione che l'art. 60 della legge regionale n. 2 del 2002, rubricato "Agevolazioni fiscali" dispone che, "al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2006, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale". Tale articolo e' stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 99 della legge regionale n. 4 del 2003 - rubricato "Interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2" e modificato dall'art. 76, comma 40, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 -, il quale prevede che "alle agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere generale rivolta a chiunque ponga in essere, a partire dal 1° gennaio 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2006, gli atti indicati nello stesso articolo".

    Sostiene la ricorrente che il richiamo operato dal legislatore regionale all'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina), "deve intendersi riferito solo al fine della individuazione della tipologia degli atti esenti dalle imposte di bollo e catastali, e soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa, e che nessun rilievo puo', quindi, essere attribuito [...] tanto ai riferimenti soggettivi, alle condizioni e ai requisiti previsti nell'art. 2 della citata legge n. 604 del 1954, quanto all'ambito territoriale specificamente individuato nel richiamato art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973 e nell'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per i quali continuano a trovare applicazione le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa statale". L'art. 60 della legge regionale n. 2 del 2002, interpretato autenticamente dall'art. 99 della legge regionale n. 4 del 2003, rivestirebbe natura di misura fiscale di carattere generale e non presupporrebbe, dunque, per la propria applicazione, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa nazionale per le analoghe agevolazioni da questa previste.

    Tale interpretazione autentica sarebbe confermata: a) dalla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, emessa il 12 aprile 2002, prot. n. 2002/34022; b) dalla nota della Regione Siciliana - Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, emessa il 19 maggio 2003, prot. n. 8191; c) dalla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, emessa il 10 giugno 2003, prot. n. 2003/53094; d) dalla nota della Regione Siciliana - Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, emessa il 10 febbraio 2005, prot. n. 4863.

    Afferma la ricorrente che, con i provvedimenti impugnati, l'Agenzia delle entrate, "senza procedere ad ulteriori interlocuzioni con la competente amministrazione regionale", "ha smentito quanto in precedenza dalla stessa asserito, ed ha ricondotto l'intervento regionale ai soli atti idonei a costituire la piccola proprieta' contadina, limitando dunque l'operativita' e l'ambito della norma ad una ristretta e modesta tipologia di interventi".

    1.2. - La ricorrente formula due distinti motivi di doglianza.

    1.2.1. - E' denunciata, in primo luogo, la "violazione dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana e delle relative norme di attuazione in materia finanziaria approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074", sulla premessa della "certa spettanza alla Regione di una puntuale potesta' legislativa in materia tributaria che trova la sua fonte nell'art. 36 dello Statuto e che espressamente viene richiamata dall'art. 6 del d.P.R. 25 luglio 1965, n. 1074", ancorche' esercitabile, per cio' che concerne i tributi erariali, "nei limiti segnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo".

    La ricorrente premette, inoltre, che "spetta all'Assemblea regionale Siciliana - come peraltro, in via generale, a ciascun Organo legislativo - il diritto ed il dovere di farsi carico dell'interpretazione delle proprie leggi".

    Su tali premesse, la ricorrente afferma che l'Agenzia delle entrate ha manifestato un orientamento interpretativo che si pone in palese contraddizione con l'interpretazione autentica dell'art. 60 della legge regionale n. 2 del 2002, recata dall'art. 99 della legge regionale n. 4 del 2003, "esautorando, di fatto, l'organo legislativo regionale" dall'esercizio della potesta' legislativa in materia tributaria.

    Secondo la Regione, infatti, i provvedimenti impugnati, vincolando l'agevolazione fiscale introdotta dal suddetto art. 60 della legge regionale n. 2 del 2002 alla sussistenza di quei...

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