Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale per diffamazione a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilita' della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'Appello di Ro...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 18 marzo 2004 (Doc. IV-ter, n. 2), relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Cesare Previti nei confronti del giornalista Davide Maria Sassoli, promosso con ricorso della Corte di Appello di Roma, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2008 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilita';

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Sabino Cassese;

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, con ricorso del 26 novembre 2007, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera adottata nella seduta del 18 marzo 2004 (Doc. IV-ter, n. 2), con la quale e' stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilita' delle dichiarazioni del senatore Cesare Previti, rispetto alle quali pende un procedimento penale;

che la Corte ricorrente espone che il parlamentare e' imputato del reato di diffamazione per avere dichiarato all'agenzia ANSA, in data 16 giugno 1995, che David Maria Sassoli "era partecipe di uno stile giornalistico volutamente mistificatorio e specificatamente diretto ad annebbiare anche verita' pacifiche e come giornalista capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalita' e per opportunita' di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche";

che, in fatto, il Collegio riferisce che il giudice di prime cure, a seguito della delibera di insindacabilita' del Senato della Repubblica adottata in accoglimento della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari secondo cui "le dichiarazioni rese dal Previti non siano da ricondurre ad una polemica meramente personale bensi' ad una manifestazione del pensiero di natura essenzialmente politica", aveva dichiarato, con sentenza del 4 novembre 2004, non doversi procedere nei confronti del parlamentare a norma dell'art...

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