Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Professioni - Legge della Regione Liguria - Istituzione della figura di massaggiatore sportivo regionale - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di definire i contenuti e la durata del percorso di formazione per l'accesso alla professione - Violazione del principio fondamentale ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio

FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe

TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attivita' sportive e fisico-motorie), promosso con ordinanza del 12 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto dall'A.I.F.I., Associazione Italiana Fisioterapisti - Regione Liguria nei confronti della Regione Liguria, iscritta al n. 729 del registro ordinanze del 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sede di Genova, con ordinanza del 12 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attivita' sportive e fisico-motorie), per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    La disposizione impugnata prevede che: "Le province, nel rispetto del Programma triennale delle Politiche attive del lavoro di cui alla L.R. n. 52/1993, approvano, in sede di Piano annuale di formazione professionale, appositi corsi biennali diretti al conseguimento dell'attestato di massaggiatore sportivo; tali corsi sono organizzati dalle Province. La Giunta regionale emanera' indirizzi per i contenuti minimi dei corsi" (comma 1); "Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino di fatto da almeno cinque anni l'attivita' di massaggiatore sportivo presso societa' o associazioni sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o che abbiano conseguito un attestato di massaggiatore rilasciato, previa frequenza di corsi di almeno 150 ore, da scuole affiliate ad Enti sportivi di livello nazionale, e' organizzato un apposito corso di durata non superiore a sei mesi" (comma 2); "L'attestazione della qualifica di massaggiatore sportivo e' rilasciata dal Presidente della Giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto l'esame conclusivo dei corsi di...

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