Ordinanza del 29 marzo 2008 emessa dal Giudice di pace di Sorgono nel procedimento civile promosso da Casula Mario Massimo contro Prefettura di Nuoro Sanzioni amministrative - Violazioni del codice della strada comportanti sanzione amministrativa pecuniaria la cui entita' e' demandata alla determinazione del Prefetto - Opposizione avverso l'ordi...

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, proposta da Casula Mario Massimo contro il Prefetto di Nuoro, ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Con ricorso del 26 marzo 2008 Casula Mario Massimo proponeva tempestiva opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Nuoro n. 4847/05 Pat. in data 27 febbraio 2008 - a lui notificata l'11 marzo successivo - con la quale gli era stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 116/13 c.d.s. (guida senza patente) commessa il 12 agosto 2005 da suo figlio Gianfranco, allora minorenne.

Chiedeva egli la provvisoria sospensione del provvedimento ed il suo defmitivo annullamento, essendo stato superato il termine previsto dall'art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione del procedimento sanzionatorio.

Ritiene il giudicante di dover sospendere il procedimento, fino a pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' dell'art. 18, legge 24 novembre 1981, n. 689, che - gia' sottoposta al suo giudizio da questo ufficio, nel corso dell'analogo procedimento 134/C/06, Murru/Pref.Nuoro e dichiarata inammissibile con ordinanza n. 58/08 del 13 marzo 2008 per carente motivazione della sua rilevanza in quel processo e per indeterminatezza del petitum - con il presente atto viene riproposta.

Perdura, in effetti, nel giudicante il dubbio di legittimita' dell'art. 18 citato che, non ponendo un termine massimo alla durata del processo sanzionatorio, fa coincidere quest'ultima, di fatto, con il periodo quinquennale di prescrizione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 28 della legge stessa.

Cio' premesso, il giudice di pace ritenuto:

1) Quanto alla rilevanza della questione di legittimita' qui appresso riproposta, che nel presente processo tale condizione sussista pienamente, poiche':

l'intervallo di oltre due anni, tra l'infrazione e l'irrogazione della sanzione, e' l'unico concreto motivo di opposizione, avanzato dal ricorrente con esplicito riferimento al termine, previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

tale termine - non essendo stato indicato dal Prefetto di Nuoro un termine diverso, eventualmente determinato ai sensi del comma 2 del citato articolo - e' quello di 90 giorni, fissato dal comma 3;

sul motivo addotto questo Giudice deve, pertanto, pronunciarsi;

2) Quanto...

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