Ordinanza dell'11 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Siena nel procedimento civile promosso da S. L. contro C. R. Minori - Figli naturali - Normativa applicabile ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (in specie, istanza di genitore non coniugato per l'affidamento esclusivo dei figli conviventi e per la condanna del genito...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 314 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2007 e vertente tra S. L. nata a Siena l'.............. codice fiscale ........... con l'avv. Carlo Saracini del Foro di Siena per delega in calce al ricorso e C. R. nato a Firenze l'............ codice fiscale ................... con l'avv. Iacopo Tozzi del Foro di Firenze e Francesca Fabbiani del Foro di Siena come da comparsa di costituzione e risposta, avente per oggetto: ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, cosi' come interpretato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007.

Svolgimento del processo

L. S. nata a Siena l'.............. residente via ................, con ricorso depositato il 15 febbraio 2007, premesso di avere convissuto con R. C. e di avere avuto da costui due figli, D. nato il ............... e A. nata il ............ di avere interrotto la convivenza nel novembre 2005 concordando le condizioni della separazione con il C., che quest'ultimo, ricoveratosi in una comunita' di recupero per tossicodipendenti, non aveva piu' mantenuto fede all'impegno di corrisponderle mensilmente la somma di euro 3.000,00, come concordato al momento della separazione; che, venduta la casa acquistata in comproprieta' in .............., essa insieme ai figli si era trasferita in Siena in un alloggio condotto in locazione con un canone mensile di euro 1.200,00, oltre ai consumi; che solo da poco tempo il C. aveva preso ad avere rapporti con i figli, quantunque essa non avesse mai frapposto ostacoli, agli incontri dei figli con il padre e con i nonni paterni; tanto premesso, chiedeva che i figli le fossero affidati in via esclusiva, che il padre potesse vederli e averli con se' a settimane alterne per il fine settimana, che il C. fosse obbligato a corrisponderle la somma di euro 3.000,00 al mese quale concorso al mantenimento dei figli, oltre alla meta' delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, che fosse disposto a garanzia degli obblighi gravanti sul C. il sequestro di parte del ricavato della vendita della casa di proprieta' comune, per la quota spettante al C.

Sosteneva la S. che da una interpretazione razionale e organica della legge n. 54/2006 discendeva la competenza in materia del tribunale ordinario, cosi' come affermato dal tribunale per i minorenni di Milano con ordinanza del 12 maggio 2006, cui intendeva aderire...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT