Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni relative all'I.V.A. e all'I.R.A.P. dell'anno 2001 presentate nel 2002 - Indicazione del termine decadenziale di notificazione della carte...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal comma 5-ter, lettera a), numero 2), dell'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, e dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), come modificato dal comma 5-ter, lettera b), numero 2), dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 106 del 2005, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 156 del 2005, promosso con ordinanza del 23 giugno 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso nel giudizio vertente tra la s.a.s. S.M.A.P. di Antonio D'Aversa e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Campobasso, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente ed avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con ordinanza depositata il 23 giugno 2007, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal comma 5-ter, lettera a), numero 2), dell'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156; b) dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), come modificato dal comma 5-ter, lettera b), numero 2), dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 106 del 2005, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 156 del 2005;

che il giudice rimettente premette che la cartella di pagamento impugnata e' relativa all'IRAP ed all'IVA dell'anno 2001 ed e' stata notificata al contribuente il 25 gennaio 2006, sulla base di un ruolo dichiarato esecutivo il 10 novembre 2005;

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni concernenti l'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, il medesimo rimettente afferma che tale disposizione - nello stabilire che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e' effettuata, a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre [...] del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" - viola: a) l'art. 3 Cost., perche' comporta "una ingiustificata disparita' di trattamento tra il contribuente soggetto all'accertamento ordinario (per il quale l'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede un termine di notifica, a pena di decadenza, dell'avviso d'accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione) ed il contribuente soggetto all'accertamento ai sensi dell'art. 36-bis" del d.P.R. n. 600 del 1973 (per il quale la norma censurata prevede un termine di notifica, a pena di decadenza, della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione); b) l'art. 23 Cost., perche' non fissa "alcun termine dalla data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo per la notifica della cartella di pagamento", e pertanto impone una prestazione patrimoniale che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT