Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Morosita' del conduttore - Procedimento speciale di ingiunzione e di sfratto - Ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti - Opposizione - Asserita mancanza di un termine massimo per la notificazione del decreto ing...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) promosso con ordinanza dell'11 luglio 2007 dal Tribunale ordinario di Belluno nel procedimento civile vertente tra Dal Pont Christian e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Belluno ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudizio di opposizione e' stato promosso da Christian Dal Pont, contro il decreto emesso il 15 aprile 2005, con cui, sul ricorso dell'A.t.e.r. di Belluno, gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.404,47, a titolo di canoni ed oneri accessori relativi all'alloggio sito in Belluno, via Caduti del lavoro 29, locatogli dall'A.t.e.r.;

che l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato lo stesso notificato il 29 novembre 2005, ben oltre il termine di sessanta giorni, previsto in via generale dall'art. 644 del codice di procedura civile, dalla data di emissione del decreto;

che il giudice a quo rileva che l'art. 32 del regio decreto n. 1165 del 1938 non prevede alcun termine massimo per la notifica del decreto, e non richiama l'art. 644 cod. proc. civ.;

che, sotto il profilo della rilevanza, il Tribunale di Belluno assume che, ove la questione fosse fondata, l'eccezione dell'opponente dovrebbe essere accolta, con conseguente declaratoria d'inefficacia del decreto;

che, sotto il profilo della non...

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