Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Oggetto della questione - Norma risultante dal 'principio di diritto' enunciato dalla Corte di cassazione - Questione sollevata dal giudice di rinvio - Ammissibilita'. Imposte e tasse - Accertamento della base imponibile IVA -...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe

TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza del 5 marzo 2007 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana nel giudizio vertente tra Mirco Genovesi e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Massa, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello, riassunto a seguito della cassazione con rinvio - pronunciata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4732 del 2006 - della originaria sentenza di secondo grado ed avente ad oggetto la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso proposto da un contribuente avverso l'avviso di accertamento dell'IVA relativa all'anno 1991, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con ordinanza pronunciata e depositata il 5 marzo 2007, ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), entrata in vigore il 1° gennaio 1992;

che la Commissione rimettente premette che la Corte di cassazione, con la suddetta pronuncia, ha fissato il seguente principio di diritto, al quale la stessa Commissione deve uniformarsi quale giudice di rinvio: "la legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, il quale, modificando il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, ha rimosso limitazioni e reso piu' agevole la facolta' degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o della guardia di finanza di assumere notizie e copie di documenti presso gli istituti di credito, non interferisce sul rapporto tributario, non introduce infrazioni o sanzioni prima non previste, ne' incide sull'onere dell'Amministrazione di provare la pretesa impositiva, ma disciplina soltanto le attivita' di indagine ed accertamento. Ne consegue che malgrado la portata innovativa e la carenza di una previsione di retroattivita' e' consentito all'amministrazione finanziaria, in applicazione della norma, di assumere le relative iniziative ispettive e di accertamento anche se in relazione a periodi d'imposta anteriori";

che il giudice a quo, dopo avere constatato la ritualita' della riassunzione del giudizio davanti a se' e, quindi, la sussistenza del vincolo interpretativo cui e' astretto in base al sopra enunciato principio di diritto, solleva questione di legittimita' della denunciata disposizione, quale interpretata dalla Corte di cassazione;

che il medesimo giudice a quo, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, afferma che la "retroattivita" della norma denunciata "consente all'Ufficio di avvalersi di presunzioni semplici ricavate dai movimenti attivi e passivi dei conti correnti del contribuente, ai fini dell'accertamento della base imponibile IVA, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 413/91 cit., cosi' da onerare il contribuente...

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