Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Abilitazione all'insegnamento - Istituzione di sessione riservata di esami per l'accesso agevolato alle graduatorie permanenti - Limitazione del beneficio del differimento di ulteriore proroga del termine di maturazione del requisito della durata del servizio prest...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, promossi con due ordinanze del 27 dicembre 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sui ricorsi proposti da B. L. e da T.F. nei confronti del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica ed altro, iscritte ai nn. 754 e 755 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di costituzione di B. L. ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato Carlo Brucoli per B. L. ed altra.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione prima, con due distinte ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, depositate entrambe in data 27 dicembre 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

    La disposizione censurata prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, "e' valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, [...] purche' abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato" entro la data del 29 ottobre 2000 (data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 2000, n. 306).

    1.1. - Il giudice a quo premette che entrambe le ricorrenti dei giudizi principali sono state ammesse con riserva alla sessione riservata di esami indetta - in base all'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) - con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione 15 giugno 1999, n. 153, al fine di conseguire l'idoneita' all'insegnamento nella scuola elementare. Pur avendo superato la relativa prova d'esame, le medesime ricorrenti sono state inserite, sempre con riserva, nelle rispettive graduatorie per difetto del requisito di servizio, consistente nell'aver svolto attivita' di insegnamento negli istituti indicati dalla legge, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della stessa legge n. 124 del 1999 (25 maggio 1999), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Entro tale data, infatti, le ricorrenti avevano svolto attivita' di insegnamento esclusivamente presso una "scuola elementare privata autorizzata", istituto non ricompreso fra quelli espressamente indicati dalla legge.

    1.2. - Riferisce sempre il rimettente che, avendo entrambe le ricorrenti maturato medio tempore il prescritto requisito di servizio alla data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, le stesse hanno impugnato i provvedimenti con i quali l'Amministrazione scolastica ha rigettato la loro istanza di scioglimento positivo della riserva, comunicando che l'art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, "deve intendersi tassativamente previsto solo per coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza ministeriale 2...

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