Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Enfiteusi - Enfiteusi urbane ed edificatorie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 - Affrancazione - Determinazione del capitale di affranco nella misura pari a 15 volte l'ammontare del canone enfiteutico annuo - Mancata previsione di un periodico aggiornamento dello stesso in mis...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), promosso con ordinanza del 24 aprile 2007 dal Tribunale ordinario di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Mignone Francesco ed altri e Bernasciutti Nadia ed altre, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 24 aprile 2007, il Tribunale ordinario di Ferrara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui, per i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale ai fini dell'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica.

    Riferisce il rimettente che, con ricorso depositato il 13 giugno 2000, Bernasciutti Nadia, Verri Roberta e Verri Anna Rita, acquirenti con atto notarile del 30 luglio 1997 di un fabbricato urbano di vecchia costruzione sito in Ferrara, gravato da enfiteusi urbana costituita anteriormente al 28 ottobre 1941, e precisamente con atto notarile del 10 ottobre 1921, per un canone annuo perpetuo pari a lire 2.250 (lire duemiladuecentocinquanta), hanno chiesto, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), l'affrancazione del fondo, previo deposito della somma che il Tribunale avesse determinato come capitale d'affranco.

    Con comparsa depositata in data 31 gennaio 2001 si sono costituiti nella procedura i controinteressati Mignone Francesco, Mignone Michelangelo e Mignone Giuseppe, quali eredi dei concedenti l'immobile gravato dalla enfiteusi in questione, che, nel merito, hanno lamentato l'inadempimento delle ricorrenti per morosita' nel versamento dei canoni enfiteutici, chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto enfiteutico (con devoluzione del fondo in proprio favore) e, in subordine, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di affrancazione, la determinazione del piu' equo capitale di affranco.

    Con provvedimento del 29 settembre 2001 il giudice della fase sommaria, verificata la regolarita' del contraddittorio e tenuto conto che il canone annuo convenzionalmente fissato all'inizio del rapporto enfiteutico in questione era pari a lire 2.250, ha determinato il capitale di affranco, in applicazione del combinato disposto degli artt. 5, 6 e 9 della legge n. 1138 del 1970, nella somma complessiva di lire 664.740, pari a 15 volte l'ammontare del canone annuo originario moltiplicato per 16 volte ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1952, n. 701 (Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione), e rivalutato in base ai parametri dell'ISTAT per il periodo 1° gennaio 1963 - 31 dicembre 1968 (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1138 del 1970). Successivamente, con ordinanza emessa in data 4 aprile 2002, il giudice, verificato il deposito della somma da parte delle ricorrenti presso l'ufficio postale di Ferrara, ha disposto l'affrancazione del fondo in oggetto.

    Con atto depositato in data 7 agosto 2002 Mignone Francesco, Mignone Michelangelo e Mignone Giuseppe hanno proposto formale opposizione, ai sensi dell'art. 5, comma quinto, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), avverso l'ordinanza di affrancazione.

    Nel corso del giudizio, e' stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del capitale di affranco del fondo enfiteutico in questione. Il consulente tecnico ha stimato in euro 685.000 il valore del fondo.

    Dopo la precisazione delle conclusioni il rimettente, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ha sollevato d'ufficio la suddetta questione di legittimita' costituzionale.

    Quanto alla rilevanza della questione, viene evidenziato che nel giudizio a quo e' stata proposta rituale domanda, ai sensi dell'art. 5, comma quinto, della legge n. 607 del 1966, di determinazione del capitale di affranco di un fondo gravato da enfiteusi urbana ed edificatoria costituita il 10 settembre 1921.

    Quanto al profilo della contestata legittimazione attiva dei Mignone, si osserva che appare indubitabile l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 5, comma quinto, della legge n. 607 del 1966, dei suddetti Mignone, quali eredi degli originari titolari del dominio diretto sul fondo in questione, e che proprio in tale...

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