Ordinanza del 5 novembre 2007 emessa dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile promosso da Di Grazia Maria contro Carige Assicurazioni Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti della propria compagnia di assicurazione - D...

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa promossa da Maria Di Grazia (avv. Ferdinando Bilotti) contro Carige Assicurazioni (avv. Daniele Calloni), ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione atti alla Corte costituzionale ex art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 83.

Il g.p.d., sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 22 ottobre 2007;

Letto l'atto di citazione depositato il 29 giugno 2007, con il quale Grazia di Michele, quale proprietaria del veicolo Fiat seicento tg. CF770KS (coinvolta nel sinistro stradale avvenuto in data 2 aprile 2007 a Milano via Livigno - viale Jenner con l'auto Fiat 600 targato CF770KS di proprieta' di Paolo Cansone e condotto da Toribio Sifuentes Susana Carola) conveniva in giudizio la Carige Assicurazioni S.p.A. propria compagnia assicuratrice, per sentirla condannare, previo accertamento della responsabilita' della Toribio Sifuentes Susana Carola, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro;

Rilevato che parte attrice sollevava eccezione preliminare ai sensi degli art. 134 della Costituzione e art. 23 della legge n. 87/1953;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale solleva dalla attrice degli artt. 149 e 150 del codice delle assicurazioni per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

Osservato che ad avviso di questo giudice le menzionate norme - art. 149 e 150 del d.lgs. n. 209/2005 - acquistano rilievo sotto il profilo dell'incostituzionalita';

Riportandosi in parte all'atto di citazione dell'attore.

Motivi della decisione

Per riordinare il settore assicurativo il nostro legislatore ha scelto la strada del decreto legislativo. Il d.lgs. 7 novembre 2005 n. 209, codice delle assicurazioni private, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova procedura di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, il cosiddetto indennizzo diretto, finalizzato nella intenzione del legislatore alla semplificazione dei tempi procedurali e al contenimento dei costi assicurativi. E' possibile evidenziare alcuni punti critici inerenti la costituzionallta' della procedura d'indennizzo diretto. 1) Rilevanza della questione.

Rilevato che l'attrice, col presente giudizio promuoveva azione di risarcimento danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, convenendo in giudizio ai sensi dell'art. 149, comma 6 la propria compagnia di assicurazione si deve ritenere che l'agire di Maria Di Grazia nei confronti della Carige Assicurazioni avveniva in conseguenza della previsione legislativa prevista dall'art. 149 e 150 del codice delle assicurazioni.

Nel caso de quo il collegamento giuridico e non di mero fatto, tra la res iuridicante le norme di legge ritenute in contrasto con il dettato costituzionale appare fondamentale ai fini sostanziali, atteso che in assenza di detti articoli l'azione diretta sarebbe stata interposta nei confronti del responsabile del danno e della relativa compagnia assicurativa soggetti diversi dalla odierna convenuta e pertanto l'aderenza o meno al dettato costituzionale degli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni appare indiscutibilmente rilevate ai fini decisori: infatti ove si ritenesse tali disposti normativi in contrasto con la Costituzione, la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta al responsabile del danno...

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