Ordinanza del 30 ottobre 2007 emessa dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile promosso da Farina Briamonte Luana contro il Comune di Milano Procedimento civile - Giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione stradale - Disciplina delle spese processuali - Condanna dell'opponente al rimborso delle spese del procedim...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa, ex artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, da Farina Briamonte Luana, rappresentata e difesa giusta procura speciale a margine del ricorso dagli avv. Caterina Fusco e Antonietta Vigliotta ed elettivamente domiciliata in Milano, in via Giovanni Cantoni n. 3, c/o Farina/Iaselli;

Contro Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura speciale da funzionari delegati del Corpo di Polizia municipale - Settore affari generali;

F a t t o

Farina Briamonte Luana proponeva ricorso - pervenuto in cancelleria in data 7 marzo 2007, ma inviato a mezzo posta in data 28 febbraio 2007 - contro il processo verbale n. 1008650/2006/1/1/1 - notificatole in data 3 gennaio 2007 - con il quale il Comune di Milano aveva accettato a carico del proprietario dell'autovettura tg DD767PD, nella sua qualita' di responsabile, l'infrazione di cui all'art. 142/8 c.d.s. poiche' in data 28 ottobre 2006, alle ore 2,09, nella sopraelevata Monteceneri superava il limite massimo di velocita' (velocita' consentita km/h 70, velocita' effettiva km/h 85). L'infrazione e' stata accertata mediante utilizzo di impianto di rilevazione automatica (matricola 00015-CV K53400 Traffiphot III SR-Photor & V omologazione D.M.I.T. n. 4130 del 24 dicembre 2004).

La ricorrente chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, adducendo diversi motivi (tra i quali mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalita' del dispositivo elettronico; mancanza di prova in ordine alla corretta taratura della strumentazione utilizzata).

Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA.

Il giudice negava la sospensione e fissava l'udienza di comparizione delle parti.

L'amministrazione opposta (Comune di Milano) si costituiva in data 30 luglio 2007 con comparsa alla quale allegava ampia documentazione, anche fotografica, e con la quale contestava in modo puntuale ed esauriente ogni motivo addotto dalla ricorrente.

L'amministrazione opposta concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la determinazione delle sanzione pecuniaria in misura non inferiore alla meta' del massimo previsto dalla legge (pari ad € 286,50), oltre alle spese di accertamento e di notifica (pari ad € 11,00).

Con vittoria delle spese processuali, sia pure in misura simbolica (misura non meglio precisata).

Alla prima udienza del 25 settembre 2007 partecipava personalmente la ricorente...

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