Ordinanza del 5 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Vitton Massimo Roberto Processo penale - Procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Casi di citazione diretta a giudizio - Prevista limitazione dei casi di citazione diretta, oltre alle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 550 c...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale in epigrafe rubricato a carico di Vitton Massimo Roberto, nato a Sion (Svizzera) l'11 novembre 1960, residente a Villadossola, via Croppo, n. 20, domiciliato in Domodossola, piazza Matteotti n. 39, presso la madre Cara Germana, difeso dall'avv. Marcello Bologna, nel quale e' imputato del delitto p. e p. dagli artt. 81, secondo comma, 110 c.p. e 73, primo comma, del d.P.R. n. 309/1990, perche', agendo in concorso con altra persona non identificata (alla quale l'agente fa riferimento, definendolo "socio", conversando con Cento Andrea, nell'autovettura di quest'ultimo - "Ford Cougar", targata BA758MG -, il 19 gennaio 2007, a Villadossola), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 del medesimo testo normativo, illecitamente acquistava (da Cento Andrea, verosimilmente in misura prevalente), deteneva, vendeva, cedeva o, comunque, procurava a terzi (alcuni dei quali residenti a Villadossola ed un altro, soprannominato "Joker", residente a Masera) alcune volte 2 grammi, in altre circostanze 5 grammi di cocaina.

In Villadossola e Masera, fino al gennaio 2007.

All'udienza preliminare d'ufficio il Giudice ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questione di costituzionalita' di cui infra

O s s e r v a

Non e' manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'intero Titolo IX del libro V del codice di procedura penale nonche' dell'art 550 c.p.p. primo comma, nella parte in cui limita i casi di citazione diretta, oltre alle ipotesi di cui al secondo comma della medesima norma, alle contravvenzioni ed ai delitti puniti con la pena superiore nel massimo a quattro anni o con la multa. Tale normativa si pone infatti in contrasto con gli articoli 3, 97 e 111 Cost.

La questione appare intrinsecamente rilevante dovendo questo giudice, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del p.m., celebrare l'udienza preliminare.

La questione invero appare anche fondata e di semplice esposizione:

la originaria previsione dell'udienza preliminare aveva una evidente logica sia per il sistema processuale, sia per l'imputato in quanto era tesa ad evitare, quantomeno per i reati piu' gravi, che si potesse pervenire a dibattimento, con aggravio per il "sistema" e con ludibrio per l'imputato, laddove non vi fosse una concreta prospettiva di affermazione di responsabilita'.

all'epoca non vi era un...

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