Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 maggio 2008 (della Regione Veneto) Consorzi - Modifica della disciplina di cui all'art. 2, commi 35 e 36 della legge finanziaria 2008 - Possibilita' di procedere entro il 30 giugno 2008 al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario secondo cri...

Ricorso per la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante decreto del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 2 aprile 2008, ratificato con deliberazione della Giunta stessa n. 736 dell'8 aprile 2008, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dell'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ("Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria") come risultante a seguito della conversione con legge 28 febbraio 2008, n. 31 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria") pubblicata nel supplemento ordinario n. 47/L alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 51 del 29 febbraio 2008.

F a t t o e d i r i t t o

  1. - Con legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)", il legislatore statale e' intervenuto in materia di consorzi di bacini imbriferi, di bonifica e di miglioramento fondiario, imponendone, sostanzialmente, alle regioni la riorganizzazione.

    Le disposizioni alle quali si fa riferimento, e che di seguito si riportano integralmente nella speranza di agevolare la lettura e la comprensione della questione proposta, sono quelle di cui all'art. 2, commi 35 e36.

    Il comma 35 stabilisce che: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonche' dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le societa' partecipate totalmente anche in via diretta dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

    Il comma 36 prevede, invece, che: "In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con lo Stato possono procedere alla soppressione o al riordino di consorzi, di cui al medesimo comma 35, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno...

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