LEGGE PROVINCIALE 3 Ottobre 2007, n. 16 - Risparmio energetico e inquinamento luminoso.
Risparmio energetico e inquinamento luminoso.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/II del 16 ottobre 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' e definizioni 1. Questa legge reca disposizioni per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici derivanti dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
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salvaguardia del cielo notturno e stellato quale patrimonio di tutta la popolazione;
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riduzione dei consumi energetici e miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;
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uniformita' dei criteri di progettazione volti a limitare il fenomeno dell'inquinamento luminoso;
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tutela dell'attivita' di ricerca e di divulgazione scientifica svolta dagli osservatori astronomici professionali o da altri osservatori scientifici presenti sul territorio provinciale;
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sviluppo di azioni di formazione e di sensibilizzazione relative all'inquinamento luminoso e al risparmio energetico nell'illuminazione;
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protezione e conservazione degli ecosistemi naturali e degli equilibri ecologici e dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, in particolar modo delle aree protette presenti sul territorio provinciale.
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Per inquinamento luminoso si intende ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale ed in particolare ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa e' funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.
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Per inquinamento ottico si intende qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti o superfici per i quali non e' richiesta alcuna illuminazione.
Art. 2.
Competenze della Provincia 1. La Provincia esercita le seguenti funzioni:
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coordinamento ed indirizzo delle politiche e delle iniziative rilevanti ai fini della riduzione dell'inquinamento luminoso adottate nel territorio provinciale;
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adozione del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso, entro un anno dalla data di approvazione di questa legge;
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definizione, nell'ambito del piano di cui alla lettera b), delle linee guida per la predisposizione dei piani comunali o sovracomunali di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso;
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