LEGGE PROVINCIALE 3 Ottobre 2007, n. 16 - Risparmio energetico e inquinamento luminoso.

Risparmio energetico e inquinamento luminoso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/II del 16 ottobre 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e definizioni 1. Questa legge reca disposizioni per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici derivanti dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. salvaguardia del cielo notturno e stellato quale patrimonio di tutta la popolazione;

  2. riduzione dei consumi energetici e miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;

  3. uniformita' dei criteri di progettazione volti a limitare il fenomeno dell'inquinamento luminoso;

  4. tutela dell'attivita' di ricerca e di divulgazione scientifica svolta dagli osservatori astronomici professionali o da altri osservatori scientifici presenti sul territorio provinciale;

  5. sviluppo di azioni di formazione e di sensibilizzazione relative all'inquinamento luminoso e al risparmio energetico nell'illuminazione;

  6. protezione e conservazione degli ecosistemi naturali e degli equilibri ecologici e dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, in particolar modo delle aree protette presenti sul territorio provinciale.

    1. Per inquinamento luminoso si intende ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale ed in particolare ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa e' funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

    2. Per inquinamento ottico si intende qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti o superfici per i quali non e' richiesta alcuna illuminazione.

    Art. 2.

    Competenze della Provincia 1. La Provincia esercita le seguenti funzioni:

  7. coordinamento ed indirizzo delle politiche e delle iniziative rilevanti ai fini della riduzione dell'inquinamento luminoso adottate nel territorio provinciale;

  8. adozione del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso, entro un anno dalla data di approvazione di questa legge;

  9. definizione, nell'ambito del piano di cui alla lettera b), delle linee guida per la predisposizione dei piani comunali o sovracomunali di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso;

  10. ...

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