CONCORSO (scad. 8 luglio 2008) - Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di legazione in prova

Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di legazione in prova

IL DIRETTORE GENERALE per le risorse umane e l'organizzazione Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica;

Vista la legge 23 aprile 2003, n. 109, ed in particolare l'art.

30, comma 2, concernente la rideterminazione dei titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso di ammissione alla carriera diplomatica, di cui all'art. 99-bis del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n.72, recante il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo n. 196/2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 3, comma 1, e l'art. 35, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante 'disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)';

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante 'disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2008, gia' registrato dalla Corte dei conti, con il quale il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avviare una procedura di reclutamento per venticinque funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di legazione in prova.

  1. Quattro dei venticinque posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella corrispondente area funzionale (ex area C).

  2. I posti riservati ai sensi del comma 2 del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

    Art. 2.

    Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione alle prove concorsuali sono necessari i seguenti requisiti:

    1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

    2) eta' non superiore ai trentacinque anni alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.

    Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato:

    1. di un anno per i candidati coniugati;

    2. di un anno per ogni figlio vivente;

    3. di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio;

    4. di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile nazionale;

    5. di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia;

    6. di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o che hanno prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di funzionari internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario;

    3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S), giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n. 83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n. 99/S), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) ed ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'art.

    1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed ogni altro equiparato a norma di legge, conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitaria.

    In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza, sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza, specificando gli estremi del provvedimento con...

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