Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Onere di dimostrazione dell'appartenenza del bene mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o sentenza passata in giudicato di data anteriore all'anno a cui si riferisce l'imposta i...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza depositata il 28 febbraio 2007 dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale, promosso da Sandro Magnani nei confronti della s.p.a. G.E.T. - Gestione Esattorie e Tesorerie e della debitrice, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio riguardante un'opposizione del terzo Sandro Magnani all'esecuzione esattoriale promossa dalla s.p.a. G.E.T. - Gestione Esattorie e Tesorerie, concessionaria del servizio di riscossione, nei confronti di Lina Sani, il Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con ordinanza depositata il 28 febbraio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questioni di legittimita' dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) -, "nella parte in cui prevede che l'opposizione possa essere proposta solo in forza di atto pubblico, scrittura privata autenticata, o sentenza passata in giudicato, anteriore all'anno a cui si riferisce l'imposta iscritta a ruolo, e non anche di documenti aventi data certa anteriori al pignoramento, da parte del locatore che abbia locato al debitore una casa ad uso abitativo arredata, con contratto avente data certa anteriore al pignoramento, ove l'opposizione abbia ad oggetto i mobili compresi in tale locazione";

che il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: a) "nel caso di specie l'opponente, che non risulta parente della debitrice, ha fondato la propria opposizione su un contratto di locazione di immobile arredato ad uso abitativo, debitamente registrato [...], contenente l'elenco dei beni mobili compresi nella locazione, alcuni dei quali pignorati in danno della conduttrice, debitrice dell'Erario"; b) la medesima opposizione e' fondata "sulla fattura di acquisto dei mobili stessi in data 30 maggio 2003, sottoscritta e quietanzata dal venditore, nonche' sul documento di trasporto, relativo agli stessi mobili"; c) tali...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT