Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella -...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 4 e 10 della stessa legge, promossi con ordinanze del 6 aprile 2006 dalla Corte militare d'appello di Napoli, del 6 e del 19 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Roma e del 17 marzo 2006 dalla Corte militare d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 424, 453, 531 e 552 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 44, 48 e 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 2 aprile 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, rispettivamente del 6 aprile e del 17 marzo 2006 (r.o. nn. 424 e 552 del 2006), la Corte militare d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 428 codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, "nella parte in cui non prevede, per il pubblico ministero, la possibilita' di appellare le sentenze di non luogo a procedere", nonche' dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge:

che la Corte rimettente - chiamata in entrambi i giudizi a delibare l'ammissibilita' dell'appello proposto dall'organo della pubblica accusa avverso sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale militare, rispettivamente, di Bari e di Napoli - rileva che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, gli appelli dovrebbero essere dichiarati inammissibili, in quanto anteriori alla data di entrata in vigore della legge;

che tuttavia la nuova disciplina dei limiti oggettivi alla impugnabilita' delle sentenze di proscioglimento, introdotta dalla legge n. 46 del 2006, si porrebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali;

che, secondo la Corte rimettente, sarebbe violato l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della lesione del principio di ragionevolezza, impedendosi "al rappresentante della pubblica accusa di dare, nell'ambito della sequenza processuale, concreta attuazione al principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale"; sia sotto quello della violazione del principio di eguaglianza, in relazione al potere riconosciuto invece alla parte civile di impugnare le sentenze di proscioglimento;

che sarebbe, inoltre, violato il secondo comma dell'art. 111 Cost., per l'evidente lesione che la disciplina censurata determinerebbe ai principi della parita' fra le parti nel processo e della ragionevole durata del processo;

che la lesione del primo principio originerebbe dalla considerazione che la garanzia della parita' tra le parti dovrebbe estendersi a tutti gli strumenti funzionali al raggiungimento degli scopi che il processo deve garantire e che, per l'organo...

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