Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, commi 1 e 2, della stessa legge, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 14 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 12 aprile e del 17 marzo 2006 dalla Corte militare d'appello di Napoli e del 12 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 250, 324, 327 e 437 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e nella edizione straordinaria del 2 novembre 2006;

Udito nella Camera di consiglio del 2 aprile 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 324 e 327 del 2006), la Corte militare d'appello di Napoli ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilita' di appellare le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge;

che la Corte rimettente - chiamata in entrambi i giudizi a quibus a delibare l'ammissibilita' degli appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di assoluzione pronunciate all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, presso i Tribunali militari, rispettivamente, di Napoli e di Bari - rileva che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, gli appelli dovrebbero essere dichiarati inammissibili, in quanto anteriori all'entrata in vigore della legge;

che la Corte rimettente ritiene tuttavia di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale...

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