Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Mezzi di ricerca delle prove - Disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti - Mancata estensione alle riprese visive nei luoghi di privata dimora, ancorche' le immagini non abbiano ad oggetto comportamenti di tipo comunicativo - Denunciata lesione del...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 266, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 25 gennaio 2006 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di A. G., ed altri, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Udito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Varese ha sollevato, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 14, primo e secondo comma, e 15 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 266, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non estende la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti "a qualsiasi "captazione di immagini in luoghi di privata dimora"", ancorche' "non configurabile in concreto come forma di intercettazione di comunicazioni tra presenti".

Il rimettente riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di tre persone, sottoposte a giudizio per una pluralita' di fatti di illecito acquisto o cessione di sostanze stupefacenti: fatti che - secondo l'ipotesi accusatoria - si erano svolti, in buona parte, nell'abitazione di uno degli imputati, la quale ne era stata luogo di consumazione o nella quale era avvenuto, quantomeno, il prelevamento della sostanza stupefacente o la consegna del relativo prezzo.

A sostegno dell'accusa, il pubblico ministero aveva chiesto ed ottenuto l'acquisizione dei risultati di riprese visive, effettuate tramite una videocamera collocata su un edificio adiacente la predetta abitazione e puntata sul davanzale di una finestra della medesima: luogo, quest'ultimo - osserva il rimettente - da ritenere certamente riconducibile alle nozioni di "domicilio" e di "privata dimora".

In sede di discussione finale, nel valutare "a scopi decisori l'utilizzabilita' degli atti", era peraltro emerso che le riprese in questione erano state eseguite dalla polizia giudiziaria senza alcun provvedimento autorizzativo, ne' del giudice per le indagini preliminari, ne' del pubblico ministero.

Cio' premesso in punto di fatto, il giudice a quo si dichiara consapevole della circostanza che questa Corte, con sentenza n. 135 del 2002, ha ritenuto non fondata analoga questione di legittimita' costituzionale dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., volta ad ottenere "una pronuncia additiva che allinei la disciplina processuale delle riprese visive in luoghi di privata dimora a quella delle intercettazioni di comunicazioni fra presenti nei medesimi luoghi". Ad avviso del rimettente, nondimeno, il persistente "vuoto normativo" in materia determinerebbe - anche alla luce dei piu' recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimita' - la lesione dei parametri costituzionali evocati, giustificando un nuovo scrutinio.

Al riguardo, il giudice a quo rileva come la Corte di cassazione abbia richiamato i dicta della citata sentenza n. 135 del 2002, ed abbia percio' affermato che le riprese visive in luoghi di privata dimora sono soggette alla disciplina delle cosiddette intercettazioni ambientali - e quindi alla preventiva autorizzazione del giudice per le indagini preliminari - solo quando mirino alla captazione di comportamenti a carattere comunicativo. Invece, negli altri casi la captazione di immagini configurerebbe una prova documentale non espressamente regolata dalla legge, "fermo [...] il limite della tutela della liberta' domiciliare di cui all'art. 14 Cost. da valutarsi di volta in volta".

Tale limite ulteriore, atto a...

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