Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Interruzione del processo - Omessa inclusione della cancellazione volontaria dall'albo del procuratore tra le cause di interruzione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Questione proposta sulla base di un'incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenzi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 301, primo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra il Condominio di via Suardi n. 16 Busalla e la Mariuccia s.s. di Galvani Pietro & c., con ordinanza del 22 febbraio 2007 iscritta al n. 709 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 marzo 2008 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio di merito possessorio in cui, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore del ricorrente era risultato volontariamente cancellato dall'Albo degli avvocati di Genova, il Tribunale di quella citta' ha sollevato, con ordinanza del 22 febbraio 2007, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 301, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non contempla tra le ipotesi di interruzione del processo, accanto a quelle della morte, radiazione o sospensione del procuratore, anche quella della cancellazione volontaria di quest'ultimo dall'albo professionale.

    La questione e' ritenuta rilevante poiche' dalla sua soluzione il Tribunale fa dipendere se dichiarare l'interruzione del processo per consentire alla parte rimasta priva del difensore di costituirsi con il patrocinio di nuovo procuratore legalmente esercente.

    Secondo il remittente, la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione non ricollega alla cancellazione volontaria dall'albo del procuratore costituito gli stessi effetti che il primo comma dell'art. 301 cod. proc. civ. fa derivare dai fatti di morte, radiazione o sospensione, ritenendo la prima non assimilabile a dette ipotesi, tassativamente previste dalla citata norma, tutte costituite da eventi indipendenti dalla volonta' del professionista o del cliente. La cancellazione e' assimilata a quei casi (revoca della procura o rinunzia ad essa)...

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