Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Retribuzione - Festivita' civili nazionali ricadenti di domenica - Spettanza, in favore di lavoratori privati retribuiti in misura fissa, di compenso aggiuntivo corrispondente all'aliquota giornaliera - Inapplicabilita' della norma al pubblico impiego - Eccepita inamm...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con ordinanza del 2 febbraio 2007 dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento civile vertente tra Arace Luigi e la Provincia di Torino, iscritta al n. 542 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di costituzione di Arace Luigi nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato Marco Pizzetti per Arace Luigi e l'avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 2 febbraio 2007, il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui prevede che "Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, e' ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festivita' civili nazionali ricadenti di domenica", per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

    Il Tribunale di Torino sottolinea che il giudizio a quo ha ad oggetto la domanda del ricorrente, lavoratore dipendente della Provincia di Torino, di ricevere dall'amministrazione il pagamento dell'aliquota giornaliera di retribuzione prevista dall'art. 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), in relazione alle coincidenza con la domenica delle giornate del 2 giugno 2002 e del 25 aprile 2004.

    Sotto il profilo della rilevanza, il rimettente afferma che, in applicazione dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949, lo Stato, gli enti pubblici e gli imprenditori privati devono corrispondere ai salariati retribuiti in misura fissa, qualora le festivita' previste dal primo comma del medesimo art. 5 ricorrano di domenica, oltre alla retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera

    Sostiene altresi' che la giurisprudenza della Corte di cassazione si e' consolidata nel senso di ritenere che con l'espressione "salariati" si deve far riferimento all'intera categoria dei lavoratori subordinati, senza alcuna distinzione tra operai e impiegati e che la spettanza di tale compenso aggiuntivo fisso deve essere condizionata soltanto dalla coincidenza della festivita' con la domenica e non anche dalla circostanza che in tale giornata il dipendente abbia effettuato prestazioni lavorative, essendo la sua ratio quella di compensare quest'ultimo della perdita di un giorno di riposo. Il riferimento allo Stato e agli altri enti pubblici - sempre secondo il rimettente - non lascia alcun dubbio sull'applicabilita' della norma anche al pubblico impiego.

    Ad avviso del Tribunale di Torino, l'unico ostacolo all'accoglimento della domanda, ricorrendo altrimenti tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949, e' costituito dall'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005. Tale disposizione avrebbe un contenuto innovativo con effetto retroattivo in quanto l'affermazione che l'art. 5 rientra tra le norme generali e speciali del pubblico impiego di cui all'art. 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non costituirebbe opera di interpretazione dell'art. 69 stesso, ma, piuttosto, una qualificazione giuridica dell'art. 5 come norma del pubblico impiego.

    A tale proposito, il rimettente osserva che l'art. 69 sopra indicato si riferisce alla preesistente normativa speciale del pubblico impiego di cui prevede la progressiva inapplicabilita' a seguito della contrattazione collettiva, mentre l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 e' una norma dettata per ogni rapporto di lavoro subordinato, pubblico e privato, e, dunque, da ricondurre alla previsione di incondizionata applicabilita' sancita dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Da questa ricostruzione risulterebbe evidente la volonta' del legislatore di escludere, con effetto retroattivo, l'applicabilita' dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949 ai dipendenti pubblici.

    Il rimettente afferma, sempre al fine della rilevanza, che nessuna diversa disciplina del diritto rivendicato dal ricorrente e' rinvenibile nei contratti collettivi alla cui stipulazione l'art. 69 ha subordinato l'inapplicabilita' delle norme previgenti. La contrattazione collettiva, infatti, non avrebbe affrontato la materia delle festivita', con ogni probabilita' proprio perche' disciplinata da una norma di legge relativa a tutti i rapporti di lavoro pubblici e privati. In ogni caso i contratti collettivi nazionali, sia quello relativo al 1994-1997, sia quello per il periodo 1998-2001, rimanderebbero, per tutto quello dagli stessi non previsto, alle previgenti norme di legge (art. 43 e art. 26).

    A parere del Tribunale di Torino, la questione non e' manifestamente infondata in quanto la norma censurata introduce una inequivocabile disparita' di trattamento tra lavoratori pubblici e privati retribuiti in...

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