Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Attribuzione della competenza a giudicare sulla costituzione di parte civile oltre il limite di valore di cui all'art. 7 cod. proc. civ. - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giudice naturale precostituito p...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), e 74 del codice di procedura penale in relazione all'art. 7 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 27 luglio 2006 dal Giudice di pace di Firenze nel procedimento penale a carico di Stasi Sara, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 2 aprile 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Giudice di pace di Firenze, con ordinanza del 27 luglio 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 4, lettera a) del d. lgs. 28 agosto 2000 n. 241 [n. 274 recante Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace], coordinato con l'art. 74 c.p.p. e con l'art. 7 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 25 Costituzione, la' ove permette la proposizione dell'azione civile in un giudizio penale [di competenza del giudice di pace] oltre i limiti di competenza per valore dell'omologo giudice civile";

che nel giudizio a quo, avente ad oggetto un'imputazione per lesioni colpose, la persona offesa si e' costituita parte civile chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento del danno per un ammontare di oltre euro 60.000;

che, come rilevato dal rimettente, la competenza del giudice di pace in materia civile e' limitata alle cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 2.582,28 e alle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purche' il valore della controversia non superi euro 15.493,71, oltre alle altre ipotesi previste dall'art. 7 cod. proc. civ.;

che, a parere del rimettente, l'attuale disciplina della competenza del giudice di pace in materia penale sarebbe in palese contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio del giudice naturale precostituito per legge, in...

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