Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario - Magistratura - Lavoratrici madri - Mancata corresponsione dell'indennita' giudiziaria nel periodo di astensione dal lavoro per maternita' e puerperio secondo la disciplina vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311 del...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promossi con quattro ordinanze dell'11 maggio 2007 dal Consiglio di Stato rispettivamente iscritte ai nn. da 703 a 706 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 2 aprile 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, nel corso di distinti giudizi promossi da Bertoia Antonella ed altre, tutte magistrati ordinari, nei confronti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ottenere l'"indennita' giudiziaria" prevista dall'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), anche durante il periodo di astensione dal lavoro per maternita' e puerperio ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), il Consiglio di Stato, con quattro ordinanze dell'11 maggio 2007, di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 27 del 1981 nella parte in cui escludeva detta indennita' nei periodi di assenza obbligatoria o facoltativa per maternita', di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 1204 del 1971;

che, a giudizio del rimettente, tale esclusione dava luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, nei cui confronti l'erogazione della medesima indennita' era stata disposta dall'art. 21 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68), anche nei periodi di astensione obbligatoria per maternita' o puerperio;

che, secondo il giudice a quo, la diversa natura della fonte regolatrice dei due rapporti di lavoro posti a confronto non era sufficiente per giustificare la differenza di trattamento dei magistrati rispetto a quello dei dirigenti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (contrattualizzati questi ultimi, e non i primi);

che, ritenuta pacifica la rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che la legittimita' costituzionale della norma censurata e' stata piu' volte positivamente verificata dalla Corte...

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