Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilita' del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini pre...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del senato della Repubblica del 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 1) relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti di Domenico Geraci, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, notificato il 4 dicembre 2007, depositato in cancelleria il 13 dicembre 2007 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano, sostituito per la redazione della sentenza dal Presidente Franco Bile;

Udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

  1. - Con atto del 12 giugno 2007, depositato nella cancelleria della Corte il 20 giugno 2007, il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 1) con la quale, in conformita' alla proposta formulata dalla Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, e' stato dichiarato che i fatti per i quali e' in corso un procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per il reato di diffamazione a mezzo stampa costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

    1.2. - Riferisce il giudice ricorrente che il procedimento pendente davanti a se' vede imputato il senatore Iannuzzi del reato di diffamazione commessa col mezzo della stampa per avere offeso la memoria del defunto sindacalista Domenico Geraci - gia' dirigente provinciale dell'associazione sindacale UIL - nell'articolo, a firma dello stesso senatore, pubblicato sul settimanale "Panorama" del 10 ottobre 2002 e intitolato "Il codice segreto dell'ultimo pentito". In particolare, dal capo di imputazione riprodotto dal ricorrente risultano le seguenti affermazioni: "... Il boss di Caccamo del '98, un sindacalista molto discusso, che avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di sinistra (si disse perfino che Geraci era su quello stesso aereo su cui viaggiavano da Palermo a Roma Luciano Violante e Giovanni Brusca) ...".

    Rileva il G.I.P. del Tribunale di Milano che il procedimento trae origine dalla querela proposta dai signori Giuseppe Geraci e Vincenza Scimeca, rispettivamente figlio e vedova di Domenico Geraci, nei confronti del sen. Iannuzzi, in ragione delle opinioni da questi manifestate nell'articolo sopra menzionato. Precisa il ricorrente che i querelanti lamentano che il loro congiunto - ucciso nell'ottobre del 1998 - sia stato indicato come "sindacalista molto discusso", che "avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di sinistra"; affermazioni da essi ritenute diffamatorie in quanto costituenti "una gravissima offesa alla memoria del defunto, offendendone la personalita' morale, delineandone una collocazione criminale".

    Osserva, quindi, il ricorrente che - allo stato degli atti - non risulterebbe "provata la verita' oggettiva dei fatti riferiti", ne' sarebbe possibile "registrare un effettivo rigore nel modo di riportare i fatti per come appaiono emergere dalle fonti"; cosi' che "appare sussistere una fattispecie a soluzioni aperte meritevole di approfondimento dibattimentale e cio' anche al fine di accertare l'effettiva verita' dei fatti esposti".

    Nel riprodurre uno stralcio della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, rileva il G.I.P. che la Giunta ed il Senato avrebbero individuato, quali atti tipici delle funzioni parlamentari posti in essere dal senatore Iannuzzi, a dimostrazione della sussistenza del "nesso funzionale" esistente tra questi ed i fatti oggetto del procedimento, due disegni di legge, presentati dal parlamentare, rispettivamente, il 25 giugno 2003 e il 19 febbraio 2004, inerenti la gestione dei collaboratori di giustizia. La Giunta e il Senato avrebbero quindi ritenuto "di dover porre l'accento sul fatto, incontestabile e ampiamente noto, che l'impegno politico e parlamentare del...

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