Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilita' adottata da un'Assemblea parlamentare - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'autorita' giudiz...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK Giudice, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 22 novembre 2005, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Alberto Di Luca nei confronti della dott.ssa Mariaclementina Forleo, promosso con ricorso del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Roma, notificato il 26 luglio 2006, depositato in cancelleria il 1° agosto 2006 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Udito l'avvocato Stefano Grassi per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Alberto Di Luca, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza del 10 febbraio 2006, pervenuta a questa Corte lo stesso 10 febbraio 2006, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 22 novembre 2005 (Doc. IV-quater, n. 118), con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni, ha dichiarato l'insindacabilita' delle dichiarazioni rilasciate dal deputato, dalle quali e' originato il procedimento penale.

    Il ricorrente premette che le dichiarazioni attribuite all'imputato, e comparse su due comunicati dell'ANSA del 4 febbraio 2005 "del tutto simili", si riferiscono sia alla sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Mariaclementina Forleo, ha assolto in data 21 gennaio 2005 taluni imputati dall'accusa di associazione con finalita' di terrorismo internazionale, sia alla decisione del medesimo giudice, assunta il 4 febbraio 2005, di negare il proprio consenso all'espulsione di uno degli imputati, Mohamed Daki, disposta dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

    Il deputato, in relazione al secondo di tali atti del G.u.p. di Milano, ha sostenuto che esso "appariva di tipo politico e anteponeva astratte ragioni procedurali, certamente piu' formali che sostanziali, alla difesa della sicurezza di tutti gli italiani e dello Stato"; in relazione ad entrambe le pronunce del giudice, l'imputato ha aggiunto che esse mettevano "seriamente in crisi" l'efficacia dell'art. 270-bis del codice penale e l'istituto...

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