Ordinanza del 7 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame sull'appello proposto da Rippa Giuseppe Processo penale - Misure cautelari personali - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale - Mancata previsione dell'obbligo dell'interrogatorio nel caso di aggravamento della misura di garanzia d...

IL TRIBUNALE

Ha pronunziato, all'esito dell'odierna udienza camerale, la seguente ordinanza.

Sull'appello presentato il 9 gennaio 2008 dalla difesa di Rippa Giuseppe avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 27 dicembre 2007 con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria dell'inefficacia dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari per omissione dell'interrogatorio di garanzia;

Rilevato che con l'impugnato provvedimento la Corte ha rigettato l'istanza difensiva ritenendo che trattandosi di procedura sanzionatoria non occorresse il successivo interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p. solo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

che, con i motivi d'appello, la difesa deduce che il piu' recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, cui ha gia' aderito altra sezione del Tribunale del riesame di Napoli, distingue tra l'aggravamento ex art. 276, comma 1-ter (violazione della prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari) caso nel quale l'interrogatorio non e' prescritto, e quello invece disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1, in cui invece l'interrogatorio deve ritenersi prescritto a pena di decadenza della misura e chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza e la declaratoria d'inefficacia della misura aggravata.

Osserva che effettivamente l'orientamento piu' recente e condivisibile della giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Sez. 3ª, 7 aprile 2005, n. 21407 e da ultimo sez. 6ª, sent. 1600 del 2 ottobre dep. 23 novembre 2006), cui ha gia' aderito altra sezione di questo Tribunale con la decisione citata nei motivi d'appello, ritiene che in caso di aggravamento della misura disposto a norma dell'art. 276, comma 1 c.p.p. - che avviene in forza di un potere largamente discrezionale del giudice - la mancata effettuazione dell'interrogatorio di garanzia comporti la decadenza della misura aggravata a norma dell'art. 302 c.p.p. dal momento che l'interrogatorio - attraverso il quale il soggetto che ha subito l'aggravamento puo' rappresentare le proprie ragioni, in fatto e diritto, sulla sussistenza della trasgressione, sulla sua reale entita' e sull'incidenza sulle esigenze cautelari - deve ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 294 c.p. trattandosi di situazione non dissimile, sotto il profilo dell'incidenza sulla liberta' personale, da quella di una misura applicata ex novo e non...

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