Ordinanza dell'8 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Moscatiello Massimo ed altro Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a reat...

IL TRIBUNALE

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2007, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1074/05 R.G. avverso Moscatiello Massimo e Mucci Antonio, imputati del delitto previsto e punito dagli artt. 612, 110, 81 cpv. c.p., nel quale sono parti civili Ballerini Sabrina e Legari Salvatore.

Premesso che nel procedimento indicato, previa declaratoria di apertura del dibattimento, si iniziava l'assunzione delle prove orali con l'esame di una delle parti civili, Ballerini Sabrina. Nel corso dell'esame il pubblico ministero procedeva ad una modifica del capo di imputazione, cosicche' l'esame era sospeso e l'udienza rinviata onde procedere alla notifica per estratto del verbale agli imputati assenti. All'udienza successiva il pubblico ministero sollecitava il tribunale a sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, primo comma c.p., come modificato dalla legge n. 251/1005, nella parte in cui assoggettava i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria ai piu' lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziche' al termine di prescrizione di tre anni, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ritenuto che la questione e' rilevante e non manifestamente infondata.

E' rilevante perche', nel caso si accogliesse la questione, con conseguente applicazione dei nuovi termini di prescrizione, il reato contestato agli imputati sarebbe prescritto.

La questione inoltre non e' manifestamente infondata. Il reato per cui si procede e' di competenza del giudice di pace; il tribunale monocratico, che lo conosce in forza della disciplina transitoria (art. 4, comma 1, lett. a), 63 e 64, d.lgs. n. 274/2000), applica le stesse pene che applicherebbe il giudice di pace. Il reato di minaccia semplice e' punito con la sola pena pecuniaria, cosicche' il termine di prescrizione stabilito dall'art. 157, primo comma c.p. e ad esso applicabile, trattandosi di delitto, e' di sei anni.

Altra norma del medesimo articolo (comma quinto) assoggetta peraltro al termine di prescrizione triennale i reati puniti con "pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria". Per non svuotare la norma di ogni contenuto precettivo immediato e non subordinare la sua operativita' ad ulteriori interventi legislativi, che introducano reati sanzionati con pene diverse da quella detentiva o pecuniaria o modifichino il trattamento sanzionatorio di reati gia' esistenti, si deve ritenere che il comma quinto...

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