CONCORSO (scad. 19 giugno 2008) - Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario dell''Esercito e di sei tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell''Esercito.

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito e di sei tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.

IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di Pubblica Sicurezza;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di autonomia didattica degli atenei e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;

Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della Sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;

Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2008 due concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali del Corpo sanitario e del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso 1. Sono indetti per l'anno 2008 i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli normali dell'Esercito:

  1. concorso per la nomina di 4 (quattro) tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di 3 (tre) posti a favore degli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito;

  2. concorso per la nomina di 6 (sei) tenenti nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.

    I posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di studio:

  3. laurea specialistica in chimica: 1 (uno) posto;

  4. laurea specialistica in biologia: 1 (uno) posto;

  5. laurea specialistica in fisica: 1 (uno) posto;

  6. laurea specialistica in ingegneria elettronica: 1 (uno) posto;

  7. laurea specialistica in informatica: 1 (uno) posto;

  8. laurea specialistica in ingegneria aerospaziale: 1 (uno) posto.

    Agli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito sono riservati i posti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

    Qualora uno o piu' dei posti previsti per i concorrenti in possesso di uno dei diplomi di laurea sopraindicati non venissero...

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