Ordinanza del 3 maggio 2007 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Castelli Fulvio contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania 1 ed altra Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per diff...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 512/06 depositato il 18 febbraio 2006:

avverso la sentenza n. 226/02/1995 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania contro Agenzia Entrate - Ufficio Catania 1, proposto dal ricorrente Castelli Fulvio, rappresentato e difeso da se stesso, via Etnea n. 205 - 95100 Catania; terzi chiamati in causa: A.P.O.C. - Associazione Produttori Olivicoli Catanesi, presidente e leg. rappr. sig. Giuseppe Galati, via Vittorio Emanuele n. 307 - 95047 Paterno' (Catania);

avverso la sentenza n. 673/02/1997 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania contro Agenzia Entrate - Ufficio Catania 1, proposto dal ricorrente Castelli Fulvio, rappresentato e difeso da se stesso, via Etnea n. 205 - 95100 Catania; terzi chiamati in causa A.P.O.C. - Associazione Produttori Olivicoli Catanesi, presidente e leg. rappr. sig. Giuseppe Galati, via Vittorio Emanuele n. 307 - 95047 Paterno' (Catania);

avverso la sentenza n. 674/02/1997 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania contro Agenzia Entrate - Ufficio Catania n. 1, proposto dal ricorrente Castelli Fulvio rappresentato e difeso da se stesso, via Etnea n. 205 - 95100 Catania; terzi chiamati in causa A.P.O.C. - Associazione Produttori Olivicoli Catanesi, presidente e leg. rappr. sig. Giuseppe Galati, via Vittorio Emanuele n. 307 - 95047 Paterno' (Catania).

Atti impugnati: proc.verbale + avviso rettifica n. 606587/95 IVA 1991; proc. verbale + avv. irrog. sanzioni n. 606567/95 I.V.A. 1990; diniego rimb. I.V.A. 1990.

"L'Associazione Produttori Olivicoli Catanesi - A.P.O.C.", nella dichiarazione IVA relativa al 1988 esponeva un credito di lire 489.826.000 che riportava nell'anno successivo. Nella dichiarazione relativa al 1989 i1 credito IVA ammontava lire 840.678.000.

Tale credito si era formato perche' l'A.P.O.C, nei due periodi d'imposta 1988 e 1989, aveva costruito una centrale per lo stoccaggio dell'olio.

Nella dichiarazione relativa al 1990, il credito IVA veniva esposto per lire 853.772.000, di cui 800.000.000 chiesti a rimborso e 53.772; 000 rinviati in detrazione per l'anno successivo.

Nella dichiarazione relativa al 1991, il credito IVA ammontava a lire 61.155.000, di cui 11.150.000.000 chiesti a rimborso e rinviati in detrazione per l'anno 1992.

L'Ufficio IVA di Catania, con atto del 1° agosto 1994, negava il rimborso di lire 800.000.000, perche' l'A.P.O.C., non avendo optato per il regime normale, era rimasta nell'ambito da regime agricolo di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972 (detrazione forfetizzata in misura pari all'importo risultante dalla applicazione all'ammontare delle cessioni delle percentuali di compensazione).

L'A.P.O.C. proponeva ricorso avverso detto atto di diniego. La C.T.P. di Catania, con sentenza n. 226/1995 del 7 marzo 1995, lo accoglieva ritenendo che l'Associazione, con il suo comportamento concludente, avesse espresso chiaramente l'intenzione di volere operare nell'ambito del regime ordinario.

L'Ufficio IVA, inoltre, notificava all'Associazione un provvedimento con il quale rettificava la dichiarazione relativa al 1991 ed un altro provvedimento con il quale irrogava le sanzioni pecuniarie.

Impugnati dall'Associazione questi due provvedimenti, i relativi ricorsi venivano entrambi accolti dalla C.T.P. di Catania con sentenza n. 673 del 2-12 dicembre 1997 e sentenza n. 674 del 2-16 dicembre 1997, perche' l'A.P.O.C. aveva effettuato l'opzione di cui all'art. 34 del d.P.R n. 633/1972, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'art. 3, comma 125, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

A seguito della sentenza favorevole n. 674/02/1997, relativa al ricorso contro la rettifica IVA anno 1991, l'A.P.O.C. cedeva all'avv. Fulvio Castelli il credito di lire 62.238.357, costituito per lire 50.000.000 dall'IVA a suo tempo chiesta a rimborso, piu' gli interessi di mora quantificati, al 31 dicembre 1998, in lire 12.238.357.

Il predetto credito veniva ceduto pro-solvendo, per l'adempimento dell'obbligazione assunta dall'A.P.O.C. nei confronti dell'avv. Fulvio Castelli per le prestazioni professionali rese a favore dell'Associazione.

Le suddette sentenze 226/1995, 673/1997, 674/1997, venivano appellate dall'Ufficio.

La C.T.R. di Palermo, dopo avere...

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