Ordinanza del 4 luglio 2007 emmessa dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria sul ricorso proposto dalla Regione Calabria contro E.N.I. S.p.A. Imposte e tasse - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Norme della Regione Calabria - Determinazione della misura dell'addizionale dovuta per il consumo di gas metano usato com...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1066/2006, depositato il 3 agosto 2006, avverso la sentenza n. 284//04/2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, proposto dall'ufficio Regione Calabria, difesa da Palumbo Francesca, viale dei Filippis n. 280 - 88100 Catanzaro;

Controparte E.N.I. S.p.A. via Laurentina n. 449 - 00142 Roma, difesa da avv. Gregorio Leone e Valeria Fontana, corso Magenta n. 63 - 20100 Milano.

Atti impugnati avviso acc. n. 2/2005 addiz. regionale 2000.

Sentiti, alla udienza del 9 maggio 2007 difensori delle parti:

per l'appellante, l'avv. Francesca Palumbo dell'Avvocatura regionale della Calabria;

per la societa' appellata, l'avv. Lorenza Leone quale sostituto dell'avv. Gregorio Leone, difensore dell'E.N.I. S.p.A.;

Premesso:

che con sentenza n. 284/04/2005 emessa il 21 luglio 2005 la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro ha accolto il ricorso proposto dalla societa' E.N.I. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 2/2005 del 26 gennaio 2005 relativo all'addizionale regionale dell'imposta erariale sul consumo di gas metano (ARISGAM);

che la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica pro tempore e col ministero della Avvocatura regionale, ha appellato la sentenza anzidetta davanti a questa Commissione tributaria regionale, mediante atto recante la data del 19 luglio 2006 e del 2 agosto 2006;

che la societa' ricorrente si e' costituita, resistendo al gravame, mediante deduzioni depositate il 9 ottobre 2006.

Considerato:

che il giudice a quo ha disapplicato gli atti impositivi e l'articolo 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, istitutiva della imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, perche' in contrasto con le difettive comunitarie numeri 12/1992 e 81/1992 in applicazione del principio della prevalenza del diritto comunitario sulle contrarie disposizioni degli ordinamenti giuridici degli stati membri;

che dal richiamo operato alla sentenza appellata alla deduzione, espressamente riportata, dalla societa' ricorrente, si desume che la Commissione tributaria provinciale ha ritenuto di ravvisare il contrasto in parola, sotto il profilo che le disposizioni comunitarie attribuiscono alla esclusiva discrezionalita' degli Stati membri la potesta' di esenzione o di riduzione delle...

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